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Fatture elettroniche, cosa cambia con il nuovo tracciato XML obbligatorio dal 1° gennaio 2021

 

A partire dal 01/01/2021 è obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato XML della fattura elettronica, introdotto in precedenza come facoltativo a partire dal 01/10/2020.

 

A partire da gennaio 2021 quindi il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate accetterà solamente i documenti elettronici trasmessi secondo queste nuove specifiche.

 

Le modifiche riguardano l’inserimento di:

  • nuovi tipi di documento
  • sottocategorie per quanto riguarda le aliquote IVA 0% con natura N2, N3 e N6
  • nuove tipologie di ritenuta

 

Tipi di documento

 

Le modifiche riguardano l’introduzione di nuovi tipi di documento. Nello specifico ora è possibile creare delle fatture differite (codice TD24 e TD25, in base al caso) e nuove tipologie di autofatture.

 

Le tipologie di documento elettronico disponibili sono le seguenti:

TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Sottocategorie natura operazione

 

Per le aliquote IVA 0% (operazioni non assoggettate ad imposta, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari) è necessario indicare la natura dell’operazione. In caso di utilizzo di natura N2, N3 e N6 ora è obbligatorio indicare anche la sottocategoria di riferimento.

 

I codici utilizzabili con il nuovo tracciato sono i seguenti:

N1 escluse ex art.15
N2 N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi
N3 N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

 

Codici di tipo ritenuta

 

E’ cambiata anche la gestione delle ritenute.

 

Ora è possibile indicare, oltre al riferimento della ritenuta per persone fisiche o giuridiche, anche altre tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.

RT01 Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02 Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

 

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