Fatture estere sotto 300 euro: documento riepilogativo possibile, ma non sostituisce l’invio SdI

Le fatture estere sotto 300 euro possono ancora essere raggruppate in un documento riepilogativo ai fini della registrazione IVA. La semplificazione è prevista dall’articolo 6 del DPR 695/1996 ed è stata estesa anche alle fatture e autofatture collegate al reverse charge per operazioni con soggetti non residenti.

Il punto da non confondere è però un altro: il documento riepilogativo semplifica la registrazione contabile, ma non sostituisce la trasmissione elettronica dei dati tramite Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti dall’estero, quindi, l’impresa può evitare di registrare una per una le fatture di importo non superiore a 300 euro, ma deve comunque gestire correttamente l’invio dei file XML con codice TD17, TD18 o TD19, secondo la natura dell’operazione.

È qui che nasce l’equivoco più frequente. La soglia dei 300 euro non consente di inviare un unico documento elettronico riepilogativo al posto delle singole comunicazioni transfrontaliere.

Risposta breve

Sì, la semplificazione per le fatture di acquisto di importo non superiore a 300 euro è ancora valida.

L’articolo 6 del DPR 695/1996 consente di annotare un documento riepilogativo al posto delle singole fatture, indicando i numeri attribuiti dal destinatario, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta distinta per aliquota.

Il comma 6-bis dello stesso articolo estende la semplificazione anche alle fatture emesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

La semplificazione, però, riguarda solo la registrazione. Per gli acquisti dall’estero resta l’obbligo di trasmettere i dati tramite SdI per singola operazione, usando TD17, TD18 o TD19. Il codice TD12 non può sostituire le comunicazioni transfrontaliere puntuali.

In sintesi

Il documento riepilogativo per fatture sotto 300 euro è una semplificazione contabile. Serve a ridurre il carico di registrazione quando l’impresa riceve molte fatture di piccolo importo.

La regola può essere utilizzata anche per le operazioni soggette a reverse charge interno o autofattura da soggetto estero, perché il legislatore ha esteso la semplificazione alle fatture emesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

Tuttavia, dal 2022 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere è stata assorbita nell’invio dei dati tramite Sistema di Interscambio. Per gli acquisti da soggetti esteri, il contribuente deve trasmettere i dati con i codici documento TD17, TD18 o TD19.

Il documento riepilogativo resta utile in contabilità, ma non elimina l’obbligo di produrre e inviare i file elettronici per le singole operazioni estere.

La regola dei 300 euro nel DPR 695/1996

L’articolo 6 del DPR 695/1996 disciplina una semplificazione storica in materia di scritture contabili IVA.

Per le fatture di acquisto di importo inferiore al limite previsto, oggi pari a 300 euro, è consentito annotare un documento riepilogativo al posto delle singole fatture.

Il documento deve indicare i numeri attribuiti dal destinatario alle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicabile.

La finalità è evidente: evitare che imprese e professionisti debbano registrare analiticamente un numero elevato di documenti di importo contenuto, quando le informazioni necessarie ai fini IVA possono essere riepilogate in modo ordinato e controllabile.

La semplificazione non cancella le fatture originarie. Le fatture devono essere conservate e devono essere richiamabili dal documento riepilogativo.

L’estensione alle autofatture e al reverse charge estero

Il comma 6-bis dell’articolo 6 del DPR 695/1996, introdotto dall’articolo 7 del decreto-legge 70/2011, ha esteso la semplificazione anche alle fatture emesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

Il riferimento è rilevante per le operazioni con soggetti non residenti.

L’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972 disciplina infatti il meccanismo di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario o committente italiano quando l’operazione è effettuata da un soggetto non residente e rileva territorialmente in Italia.

In pratica, per alcune fatture estere di importo non superiore a 300 euro, la registrazione può essere gestita tramite documento riepilogativo, invece che tramite annotazione analitica di ogni singolo documento.

Questo non significa che l’impresa possa creare un’unica autofattura elettronica cumulativa per tutte le operazioni estere. Significa solo che la registrazione contabile può essere riepilogata.

TD17, TD18 e TD19: perché l’invio SdI resta puntuale

La disciplina della trasmissione elettronica è diversa dalla disciplina della registrazione.

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 127/2015 prevede la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dal 1° luglio 2022, questa comunicazione avviene tramite Sistema di Interscambio, utilizzando i tipi documento previsti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Per gli acquisti dall’estero, i codici principali sono tre.

TD17 riguarda l’integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero. TD18 riguarda l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari. TD19 riguarda l’integrazione o autofattura per acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti esteri.

La trasmissione deve essere riferita alla singola operazione. La semplificazione del documento riepilogativo non sostituisce questo obbligo.

Il codice TD12 non risolve il problema

Nelle specifiche tecniche esiste il codice TD12, riferito al documento riepilogativo.

Questo può generare confusione.

Il TD12 è collegato al documento riepilogativo previsto dall’articolo 6 del DPR 695/1996, ma non può essere utilizzato per sostituire le comunicazioni transfrontaliere relative agli acquisti esteri.

Per le operazioni con soggetti non stabiliti, la logica della comunicazione è puntuale: l’Agenzia delle Entrate deve ricevere i dati delle singole operazioni, con la corretta qualificazione TD17, TD18 o TD19.

Usare un TD12 riepilogativo per evitare centinaia di autofatture elettroniche relative a fatture estere sotto soglia espone quindi a un rischio di errore.

La semplificazione resta valida in contabilità. Non si trasferisce automaticamente nel flusso SdI.

Termini di trasmissione per gli acquisti esteri

Per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Questo termine riguarda l’invio dei dati tramite Sistema di Interscambio.

La registrazione contabile può seguire la semplificazione del documento riepilogativo, se ne ricorrono i presupposti. Ma la scadenza dell’invio elettronico resta collegata alla singola operazione estera.

Per le imprese che ricevono molte fatture estere di piccolo importo, la gestione deve quindi essere organizzata su due livelli: invio elettronico puntuale e registrazione contabile riepilogativa.

Se il software gestionale non separa bene i due piani, il rischio è creare confusione tra adempimento IVA e comunicazione transfrontaliera.

Quando conviene usare il documento riepilogativo

Il documento riepilogativo è utile quando l’impresa riceve molte fatture di acquisto di importo contenuto, tutte correttamente conservate e riconducibili al riepilogo.

È frequente nei servizi digitali, nelle piattaforme estere, negli abbonamenti software, negli acquisti online, nei servizi pubblicitari, nelle micro-spese professionali o nelle commissioni addebitate da fornitori non residenti.

La semplificazione può ridurre il numero di registrazioni contabili analitiche e rendere più ordinata la tenuta dei registri IVA.

Ma deve essere usata con metodo. Il riepilogo deve consentire di risalire a ciascuna fattura, al numero attribuito dal destinatario, all’imponibile, all’imposta e all’aliquota. Se manca questa tracciabilità, la semplificazione perde la sua utilità e diventa un rischio.

Registrazione contabile e invio elettronico: due piani separati

La distinzione tra registrazione e invio elettronico è la chiave dell’intero tema.

La registrazione contabile serve a tenere correttamente i registri IVA e a determinare liquidazione, detrazione e obblighi contabili.

L’invio tramite SdI serve invece a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni transfrontaliere, secondo le regole del decreto legislativo 127/2015.

Una semplificazione concessa sul primo piano non elimina automaticamente l’obbligo sul secondo.

Per questo, un’impresa può registrare con documento riepilogativo più fatture estere sotto 300 euro, ma deve comunque generare i file TD17, TD18 o TD19 per ciascuna operazione estera.

È una gestione più scomoda di quanto molti sperassero, ma è la lettura coerente con la disciplina vigente.

Errori da evitare

Il primo errore è usare il documento riepilogativo come se fosse una singola autofattura elettronica cumulativa. Non lo è.

Il secondo errore è trasmettere un TD12 al posto dei singoli TD17, TD18 o TD19 per acquisti esteri. Il TD12 non sostituisce la comunicazione transfrontaliera puntuale.

Il terzo errore è non conservare le fatture originarie. Il documento riepilogativo non elimina l’obbligo di conservare e rendere rintracciabili i singoli documenti.

Il quarto errore è confondere “importo inferiore a 300 euro” con “irrilevanza dell’operazione”. L’operazione resta rilevante ai fini IVA e deve essere trattata correttamente.

Il quinto errore è non allineare contabilità e gestionale elettronico. Se il gestionale registra in modo riepilogativo ma non produce correttamente i file SdI, l’adempimento resta incompleto.

CTA interna

Le imprese che ricevono molte fatture estere di piccolo importo dovrebbero verificare come il gestionale tratta registrazione IVA e invio SdI.

Prima di raggruppare fatture, usare TD12 o creare autofatture cumulative, conviene controllare natura dell’operazione, codice TD corretto, termini di invio, conservazione delle fatture e struttura del documento riepilogativo.

Prima di semplificare, sentiamoci. È il momento in cui possiamo evitare che una semplificazione contabile diventi un errore nella trasmissione elettronica.

Conclusioni

Le fatture estere sotto 300 euro possono essere riepilogate ai fini della registrazione contabile, secondo l’articolo 6 del DPR 695/1996.

La semplificazione è ancora valida e si estende anche alle operazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

Ma non sostituisce l’invio elettronico tramite SdI. Per gli acquisti dall’estero resta necessario trasmettere i dati delle singole operazioni con TD17, TD18 o TD19.

La regola pratica è semplice: documento riepilogativo sì per registrare, no per comunicare cumulativamente le operazioni estere.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Agosto 17, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.