Fatture inesistenti

La Corte di Giustizia Ue, ha affermato il principio di diritto per cui la Direttiva relativa al sistema comune Iva deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’Iva riportata nelle fatture emessa da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato si fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

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