Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione, questa la procedura:
- L’acquirente deve presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (il 17 marzo 2020), istanza di rimborso al venditore, allegando il titolo di acquisto.
- Il venditore ha tempo 30 giorni per provvedere all’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Resta esclusa quindi la restituzione degli anticipi versati.
- I soggiorni vengono spostati a data futura.
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