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Fis, accesso semplificato per causali straordinarie

 

Per le aziende con dimensioni medie fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, tutelate dal Fondo di integrazione salariale (Fis), sarà più semplice ricorrere all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie. L’Inps illustra le innovazioni contenute nel decreto ministeriale 33/2022 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (Cigs), e fornisce ai datori di lavoro anche le istruzioni per l’uso.

 

Le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono riconducibili a quelle che disciplinano la Cigs (riorganizzazione, compresa quella attuata attraverso processi di transizione; crisi aziendale; crisi per evento improvviso e imprevisto; contratto di solidarietà), la principale novità è rappresentata dalla possibilità di richiedere la prestazione anche per l’attuazione di processi di transizione, ipotesi che si realizza quando i datori di lavoro intendono porre in essere un pacchetto di interventi utili a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica, nonché ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

 

Riguardo alla crisi aziendale, l’Inps evidenzia che la semplificazione voluta dal Dm 33/2022 consente ai datori di lavoro di limitarsi a indicare la motivazione che ha determinato la contrazione dell’attività e che la produzione dei dati, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi.

 

Nella circolare, che contiene i format da utilizzare in relazione alle diverse causali per cui è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale, l’Inps si sofferma anche sulla cumulabilità tra gli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fis e contemporaneamente destinatari, dal 1° gennaio 2022, della Cigs. Il cumulo è possibile laddove i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti, per l’intero periodo di coesistenza degli interventi, siano comunque diversi e precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi.

 

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