Il Fondo per il trasferimento tecnologico ha l’obiettivo di sostenere ed accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, attraverso un programma di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Per l’attuazione dell’intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’Agenzia ENEA, come soggetto attuatore, autorizzato alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese. Sono ammesse all’intervento:
Le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Inoltre, le imprese devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche in relazione alla condizione di “imprese in difficoltà”.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese:
Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis, ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID – 19 e della Comunicazione 2014/C198/01.
Il Fondo interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Gli interventi possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.
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