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Frodi Iva auto, da provare pagamento e cedente

 

Sbloccata l’attuazione della stretta anti-frodi Iva sull’acquisto di auto usate o km zero da Paesi Ue, prevista dal Dl 124/2019. Nel dettaglio.

 

Le istanze andranno presentate alla direzione provinciale competente dell’Agenzia, evitando che si possano scegliere sedi “di comodo”.

 

Andrà allegata in originale tutta la documentazione che attesti i requisiti di esenzione, l’avvenuto pagamento (compresi il mezzo con cui è stato effettuato e il beneficiario) e l’identità del cedente (se persona fisica non soggetto passivo Iva).

 

Il punto qualificante è la documentazione del pagamento e del cedente, anche se già in qualche caso sono emerse abili falsificazioni invece delle banali fotocopie ritoccate che si usano di solito. Non a caso questa è la documentazione che consente di far emergere il meccanismo di frode oggi più diffuso: la simulazione che l’acquisto è stato effettuato direttamente da chi chiede l’immatricolazione in Italia e non da un intermediario.

Il resto della documentazione ricalca in buona parte quanto già richiesto finora.

 

La verifica sarà aggiuntiva rispetto agli attuali controlli automatici sulle cause ostative (operazioni analoghe già svolte nell’ultimo anno ed esercizio del commercio di veicoli) e si farà non solo sui documenti, ma anche su tutte le banche dati disponibili e su altri elementi comunque noti o acquisibili (di qui l’importanza che operi l’ufficio che ha miglior conoscenza del territorio).

 

Solo dopo l’Agenzia inserirà i dati del veicolo nella banca dati della Motorizzazione, dando l’ok all’immatricolazione in Italia. L’Agenzia avrà 30 giorni per la verifica, più altri 30 se emergono «gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode Iva».

 

 

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