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Green pass, contratto rinnovabile più volte per sostituire chi ne è senza

 

Il Dl 127/2021 diventa legge senza ulteriori modifiche oltre a quelle introdotte dall’altro ramo del Parlamento.

 

La conversione in legge porta alcune novità. La più rilevante è la possibilità che i lavoratori consegnino copia della certificazione al datore di lavoro, sia privato che pubblico, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità della stessa.

 

Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di 15i addetti, il contratto di sostituzione del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto ora, purché entro il 31 dicembre (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto, e i rinnovi, hanno sempre durata massima di dieci giorni, ma ora è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se ottiene un certificato verde.

 

Resta in servizio, invece, il lavoratore a cui il green pass scade durante l’orario di lavoro solo per concludere il turno, secondo una modifica al testo del Dl approvata in fase di conversione.

 

Confermati gli obblighi di verifica a carico dei datori di lavoro, ma per quanto riguarda i somministrati, è stato precisato che questi incombono solo sull’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi al green pass. Secondo quanto esplicitato nel dossier, la mancata informazione comporta la sanzione da 400 a 1.000 euro, come nel caso di non effettuazione dei controlli. Varia da 600 a 1.500 euro, invece, la sanzione a carico del lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass. Tutte le sanzioni, irrogate dal Prefetto, possono essere pagate in forma ridotta e quindi si corrisponde l’importo minimo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, valore ridotto del 30% se si paga entro cinque giorni.

 

È stata introdotta una deroga, fino alla durata dello Stato di emergenza, allo svolgimento di altre attività lavorative da parte di alcune categorie del personale di enti e aziende del servizio sanitario nazionale. Gli incarichi esteri dovranno essere autorizzati dall’amministrazione e non potranno superare le quattro ore settimanali.

 

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