INCENTIVO “BONUS GIOVANI” UNDER 30
- Incentivo strutturale per promuovere l’occupazione giovanile stabile
- €3.000 annui per un massimo di 36 mesi
A CHI SPETTA? Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono un contratto a tempo determinato, lavoratori che non siano già stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano ancora compiuto 30 anni.
L’esonero è fruibile anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Restano inoltre fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (Art. 31 D.Lgs n.150/2015).
Nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
QUANTO? Viene riconosciuto l’esonero contributivo INPS pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali con un limite massimo annuo di € 3.000.
Invece l’esonero spetta, nella misura del 100% (fermo restando il limite massimo di € 3.000 annui), ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato di 1° o 3° livello.
DURATA? La durata massima dell’incentivo è di 36 mesi.
L’esonero si applica per un periodo di 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. L’esonero contributivo viene applicato dopo l’anno successivo alla conferma (ad esempio nel 5° anno in caso di apprendistato di 36 mesi).
L’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE – DECONTRIBUZIONE PER IL SUD
- Incentivo ai datori di lavoro privati in 8 regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna)
A CHI SPETTA? A tutti i datori di lavoro privati in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
QUANTO? L’esonero viene modulato fino al 2029, come segue:
in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
in misura pari 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
DURATA? L’incentivo viene riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per cui l’esonero contributivo si applica fino al 31 dicembre 2029.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’incentivo è concesso previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea.
L’efficacia delle disposizioni del presente incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che ad oggi ha autorizzato l’esonero fino al 31.12.2022.
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA