INCENTIVO “BONUS GIOVANI” UNDER 30
A CHI SPETTA? Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono un contratto a tempo determinato, lavoratori che non siano già stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano ancora compiuto 30 anni.
L’esonero è fruibile anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Restano inoltre fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (Art. 31 D.Lgs n.150/2015).
Nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
QUANTO? Viene riconosciuto l’esonero contributivo INPS pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali con un limite massimo annuo di € 3.000.
Invece l’esonero spetta, nella misura del 100% (fermo restando il limite massimo di € 3.000 annui), ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato di 1° o 3° livello.
DURATA? La durata massima dell’incentivo è di 36 mesi.
L’esonero si applica per un periodo di 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. L’esonero contributivo viene applicato dopo l’anno successivo alla conferma (ad esempio nel 5° anno in caso di apprendistato di 36 mesi).
L’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE – DECONTRIBUZIONE PER IL SUD
A CHI SPETTA? A tutti i datori di lavoro privati in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
QUANTO? L’esonero viene modulato fino al 2029, come segue:
in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
in misura pari 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
DURATA? L’incentivo viene riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per cui l’esonero contributivo si applica fino al 31 dicembre 2029.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’incentivo è concesso previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea.
L’efficacia delle disposizioni del presente incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che ad oggi ha autorizzato l’esonero fino al 31.12.2022.
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA
A CHI SPETTA? Ai datori di lavoro che assumano soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza con una delle seguenti modalità:
L’esonero è fruibile anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.
QUANTO? Consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, spettante nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, e comunque per un importo non superiore a €780 mensili.
DURATA? L’incentivo spetta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e comunque per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Siamo in attesa delle circolari/note esplicative dell’INPS in merito alle modalità operative per la fruizione dell’incentivo.
LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI
A CHI SPETTA? Ai datori di lavoro che nel 2022 assumono a tempo indeterminato, soggetti provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
QUANTO? Consiste nell’esonero dal versamento dei contributi nella misura pari al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
DURATA? Massimo di 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuata nel 2022.
Siamo in attesa delle circolari/note esplicative dell’INPS in merito alle modalità operative per la fruizione dell’incentivo.
BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A CHI SPETTA? Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato il beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Qualora nei sei mesi successivi all’assunzione, il lavoratore assunto venga licenziato oppure venga disposto il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale dello stesso, detto contributo sarà revocato e quanto già erogato dovrà essere recuperato.
QUANTO? Consiste in un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
DURATA? Il contributo è concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, per un massimo di 12 mesi.
Siamo in attesa delle circolari/note esplicative dell’INPS in merito alle modalità operative per la fruizione dell’incentivo.
DECONTRIBUZIONE MADRI LAVORATRICI
A CHI SPETTA? Alle lavoratrici madri del settore privato. La decontribuzione spetta a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
QUANTO? Viene riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, senza un limite massimo annuo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
DURATA? 12 mesi a decorrere dalla data di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Siamo in attesa delle circolari/note esplicative dell’INPS in merito alle modalità operative per la fruizione dell’incentivo.
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