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I forfettari e le operazioni con l’estero

 

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 è da compilare il c.d. spesometro anche da parte dei forfettari che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

 

Le cessioni effettuate dai forfettari verso soggetti passivi comunitari non sono vere e proprie cessioni intracomunitarie ai sensi del DL 331/93, ma sono equiparate a cessioni interne senza diritto di rivalsa. Pertanto, il forfettario deve emettere fattura senza addebito dell’imposta, indicando che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93”, oltre a riportare la solita annotazione di applicazione del regime forfettario. Lo stesso discorso vale per la cessione di beni nei confronti di un privato non residente: tale operazione è equiparata a un’operazione interna.

 

Nel caso in cui il forfettario effettui acquisti intracomunitari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/93, sicché essi non sono soggetti a IVA se effettuati entro la soglia di 10.000 euro annui; tali operazioni sono invece assoggettate all’imposta nel Paese di provenienza. Vanno invece assoggettati all’imposta in Italia gli acquisti intracomunitari effettuati dai forfettari che hanno superato la soglia di 10.000 euro nel corso d’anno o nell’anno precedente, oppure, se non hanno superato tale soglia, hanno invece optato per applicare l’IVA in Italia. In tal caso, avranno l’obbligo di integrare la fattura ricevuta e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sarà inoltre necessaria la preventiva iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, se ed in quanto vi sia il superamento delle specifiche soglie.

 

Sempre in riferimento agli acquisti, occorre evidenziare una situazione particolare che potrebbe essere abbastanza frequente, ossia che gli acquisti vengano fatti da un fornitore Ue che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese. In tal caso, infatti, vale l’art. 38 comma 5 lett. d) del D.L. n. 331/93, sicchè non si tratta di acquisti intracomunitari, ma di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato di origine. In tal caso il forfettario, se non ha ricevuto dal proprio fornitore un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, dovrà emettere un’autofattura senza applicazione dell’imposta e non dovrà compilare l’INTRA. Nulla di diverso per quanto attiene a importazioni ed esportazioni, con l’obbligo, nel primo caso, di versamento dell’IVA in dogana, e il non addebito dell’imposta nel secondo caso.

 

E’ impossibile per il forfettario di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta (art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 del decreto Iva). Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, va emessa fattura senza Iva, riportando l’annotazione “inversione contabile” (per prestazioni Ue), oppure “operazione non soggetta” (per prestazioni extra-UE).

 

Per le prestazioni B2B europee, occorrerà compilare l’Intrastat.

 

Qualora invece la prestazione sia resa a favore di soggetto non titolare di partita IVA, invece, la fattura è emessa senza IVA e con annotazione di applicazione del regime forfettario.

 

Nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti esteri, l’Iva è sempre assolta in Italia (non esiste una soglia minima), per cui occorre procedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore Ue) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-Ue) e al versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo. In questi casi si rende necessaria l’iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per le prestazioni Ue al superamento delle soglie previste.

 

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