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Guida alle procedure per tre casi di fattura errata

 

Il soggetto che riceve una fattura errata è tenuto a segnalarlo all’emittente affinché quest’ultimo possa sanare l’errore, previa emissione di una nota di credito.

 

Se l’emittente non aderisce alla richiesta, il destinatario è tenuto all’adozione di comportamenti diversi, a seconda dell’errore riscontrato.

 

Il primo caso è quello in cui la fattura è emessa per un’operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente: il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva, essendo assente il rapporto giuridico sottostante (questa ipotesi si può verificare anche quando, in fattura, sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all’operazione per mero errore compilativo).

 

Vi sono poi casi di errori che incidono sul regime impositivo e sull’imposta. In tali casi, il cessionario/committente deve attivare la procedura di regolarizzazione se l’imposta applicata è inferiore a quella dovuta (come errata qualificazione in regime di non imponibilità o aliquota Iva inferiore). Diverso è il caso dell’omessa applicazione del regime del “reverse charge” che non richiede la correzione della fattura.

 

Una terza ipotesi, quella più variegata e difficile da disciplinare, riguarda gli errori in fattura che non rilevano ai fini della determinazione dell’imponibile e dell’imposta, ma che riguardano il contenuto descrittivo prescritto dall’articolo 21, Dpr 633/72, ovvero aspetti meramente formali. Anche in questa ipotesi, vi sono circostanze in cui è opportuno che il cliente si adoperi per la correzione del documento. Si pensi, ad esempio, all’errata indicazione del codice di esclusione da Iva; anche quando il cliente non regolarizzi la fattura ricevuta, resta legittimato alla detrazione, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.

 

Infine, l’onere di controllo imposto al cliente è circoscritto alla sola verifica degli elementi essenziali e formali della fattura, disposti dall’articolo 21 del Dpr 633/72; l’agenzia delle Entrate è solita considerare il cliente corresponsabile per gli errori relativi alla corretta applicazione del regime Iva, sulla base del dato letterale della norma sanzionatoria.

 

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