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Guida per esportatori abituali: gestione efficiente di fatture e lettere d’intento

 

L’esportatore abituale è un soggetto passivo IVA che ha effettuato nel precedente anno solare operazioni di cessioni all’estero per un importo superiore al 10% del volume d’affari. Questo regime IVA prevede alcune agevolazioni, ma anche alcuni adempimenti e controlli specifici. Tra le agevolazioni, vi è la possibilità di non versare l’IVA sugli acquisti di beni e servizi destinati alle operazioni di esportazione, e di non emettere la fattura elettronica per le cessioni intracomunitarie.

Tra gli adempimenti, vi è l’obbligo di tenere un registro delle fatture emesse e ricevute, e di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di esportazione.

Tra i controlli, vi è la verifica annuale del rispetto del plafond del 10% del volume d’affari, che deve essere calcolato secondo le regole stabilite dall’art. 20 del DPR n. 633/72 .

 

Gli esportatori abituali devono prestare attenzione non solo al rispetto del plafond complessivo disponibile, ma anche a garantire che le fatture emesse dai singoli fornitori non superino l’importo specificato nella lettera d’intento. Questo controllo è essenziale per evitare sanzioni nel caso in cui il singolo corrispettivo superi l’importo dichiarato.

 

Conseguenze di un superamento

Se un esportatore abituale riceve una fattura che, pur rientrando nei limiti del plafond totale, riporta un corrispettivo superiore a quello della lettera d’intento, è necessario regolarizzare l’operazione. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8, lettera b), del Dlgs 471/1997, che corrisponde al 100% dell’imposta non applicata (con un minimo di 250 euro).

 

Regolarizzazione tramite liquidazione IVA

Una possibile soluzione per la regolarizzazione è attraverso la liquidazione IVA. Questo metodo prevede l’emissione di un’autofattura senza dover procedere al pagamento effettivo dell’imposta. Tuttavia, questa procedura è possibile solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica lo splafonamento.

 

Responsabilità del fornitore

È importante notare che non solo l’esportatore abituale, ma anche il fornitore ha delle responsabilità in questi casi. Se il fornitore emette una fattura non imponibile per un importo superiore a quello indicato nella lettera d’intento, potrebbe essere soggetto a sanzioni. In questi casi, è consigliabile che fornitore e cessionario concordino le modalità di regolarizzazione per evitare la doppia imposizione dell’imposta.

 

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso può essere un’opzione per sanare eventuali violazioni collegate all’errata emissione di fattura non imponibile. Questo può includere l’omesso o carente versamento d’imposta, nonché le violazioni comunicative e dichiarative conseguenti.

 

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