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Nuove direttive sui contratti a termine: estensioni oltre il 30 aprile possibili con accordi specifici

 

La recente circolare n. 9 del 9 ottobre del Ministero del Lavoro, relativa al decreto 48/2023 (convertito dalla legge 85/2023), ha fornito chiarimenti cruciali sulla gestione dei contratti a termine. Questi chiarimenti riguardano la validità delle causali stabilite dai contratti collettivi, la scadenza del 30 aprile 2024 per l’individuazione delle causali tra datore di lavoro e lavoratore, e l’applicazione dell’azzeramento del “contatore” al 5 maggio 2023 per definire i primi 12 mesi acausali.

 

Accordo fra le parti

La circolare ha chiarito che, fino al 30 aprile 2024, datore di lavoro e lavoratore possono individuare le esigenze che giustificano l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro di durata superiore a 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi. Questo significa che i rapporti a termine con una causale definita tra le parti possono essere prorogati o rinnovati oltre il 30 aprile 2024, purché l’accordo di proroga o rinnovo sia sottoscritto entro tale data.

 

I contratti collettivi esistenti

Per quanto riguarda gli accordi collettivi che rimandano a norme non più vigenti, la circolare stabilisce che i 12 mesi di rapporto a termine possono essere superati solo in presenza di intese collettive di secondo livello o, mancando queste, ricorrendo all’autonomia delle parti individuali del contratto, fino al 30 aprile 2024. Se gli accordi collettivi già individuano un sistema di causali coerenti con le previsioni del Dl 48/2023, queste possono essere considerate valide.

 

L’azzeramento del contatore

Infine, la circolare affronta la disposizione introdotta in sede di conversione del Dl 48/2023 che azzera nel computo della durata acausale dei rapporti a termine quelli “stipulati” prima del 5 maggio 2023. Questo significa che i periodi dei rapporti di lavoro a termine derivanti da contratti stipulati prima di questa data non contano per il computo dei 12 mesi acausali.

 

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