L’acconto Iva in scadenza il 28 dicembre è prorogato al 16 marzo 2021 per i contribuenti che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
L’articolo 2 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che nel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Anche i contribuenti trimestrali si ritiene debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre; il caso, infatti, era stato già affrontato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16 maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l’Agenzia andava fatto sulla base dei mesi anche per i trimestrali. Considerato che la norma reca ora la stessa formulazione, si può giungere alla stessa conclusione.
Per il calcolo del fatturato, è possibile rifarsi alle indicazioni già fornite con la circolare 9/E secondo cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo in riferimento le operazioni effettuate nel periodo (il mese di novembre, in questo caso) che hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini Iva.
Possono invece fruire della proroga anche in assenza di calo di fatturato tre categorie di soggetti:
Il riferimento alle scadenze del mese di dicembre (e non, invece, del 16 dicembre) ha come conseguenza che risulta sospeso anche il termine per il versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è prevista per il 28 dicembre (essendo il 27 domenica).
L’obbligo di versamento riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, chi si trova nel primo anno di attività). Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro. Imprese e professionisti determinano l’acconto sospeso secondo gli ordinari criteri.
Ai fini del calcolo è possibile scegliere tra tre possibili metodi:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.