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Impatriati, proroga fino a 10 anni

 

Estensione del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già rientrati, con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il prossimo 30 agosto se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020.

 

Il regime degli impatriati si applica ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90 per cento.

 

Per favorire il “radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% o 90% in questo arco temporale aggiuntivo, al ricorrere di alcune condizioni (figli e acquisto di immobili residenziali).

 

L’opzione per l’estensione del quinquennio per i «vecchi» impatriati deve avvenire previo versamento di:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

In entrambi i casi l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In altri termini, anche gli impatriati che al 31 dicembre 2019 godevano del regime degli impatriati nella versione ante Dl Crescita, potranno, pagando una determinata somma, godere dell’ulteriore estensione quinquennale di esenzione del 50% del reddito, se sono presenti figli minori o a carico ovvero venga acquistata un’abitazione. Si segnala, però, come il legislatore abbia circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione ai contribuenti, diversi da quelli che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, che risultano quindi già beneficiari delle più recenti previsioni, che però siano stati iscritti all’AIRE, o che siano cittadini di Stati membri della Ue, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020, e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime per gli impatriati.

 

Possano optare per la proroga dell’agevolazione per gli impatriati coloro i quali siano stati iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), o siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, Dlgs 147/2015.

 

La ritenuta deve essere pagata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

 

I lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, e quindi in concomitanza con il versamento del 10% o del 5% del reddito, e, per i lavoratori per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, entro il 30 agosto 2021, apposita richiesta.

 

Per i contribuenti lavoratori autonomi, l’opzione è da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

 

Le ritenute sugli imponibili ridotti del 50% (o del 10% in presenza di tre figli minori o a carico) sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti già dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta in scadenza il 30 giugno (o il 30 agosto 2021 se ha a riferimento il periodo d’imposta 2020). A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d’imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale spettante del 50% (o del 10%) a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

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