Dato il perdurare della pandemia, il decreto Sostegni-ter ha disposto l’ennesima proroga del credito locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020 per il settore del turismo.
La proroga spetta soltanto alle imprese del settore turistico, come si legge nella relazione tecnica che indica i seguenti soggetti:
Riguarda imprese sia in locazione/leasing/concessione, sia in affitto d’azienda e indipendentemente dal volume di ricavi 2019.
Come arco temporale, i mesi interessati sono gennaio, febbraio, marzo 2022. Da confrontare con lo stesso mese del 2019.
Il confronto deve effettuarsi sul fatturato/corrispettivi del singolo mese 2022 rispetto al singolo mese 2019 e il primo, ossia il mese X/2022 deve essere inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese X/2019. La verifica va effettuata mese per mese.
L’oggetto del credito sono i canoni versati con riferimento ai mesi citati; pertanto, il credito spetta solo dopo l’effettivo versamento e comunque l’efficacia della disposizione 2022 è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 5, c. 4 D.L. 4/2022): pertanto, fino a tale momento non è possibile utilizzare il credito.
Dato che le condizioni di riferimento sono quelle dell’art. 28 D.L. 34/2020, l’aliquota da applicare per il settore turismo è:
A differenza degli scorsi anni, quando il credito spettava senza dover inviare istanze o domande, quest’anno viene disposto che le autodichiarazioni, circa il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, vadano presentate secondo modalità, termini e tempistiche che verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate atteso verso la fine di febbraio.
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