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Patent box, tre possibili alternative da valutare

 

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 febbraio viene data tempestiva attuazione al «nuovo regime patent box» ovvero alla maggiorazione del 110% delle spese sostenute in connessione alle «attività rilevanti» afferenti i «beni immateriali agevolabili» – cosiddetta «IP» ovvero software, brevetti, disegni e modelli, esclusi però i marchi e il know how – come inserito dall’articolo 6 del decreto legge 146/2021, e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge di Bilancio 2022.

 

Il regime di detassazione del 50% del reddito di impresa, prima, per effetto dell’articolo 6 del Dl 146/2021, allo scopo di sostituirlo con la “super deduzione” del 110% dei costi di R&S, è stato abrogato ex tunc dall’esercizio 2020, nella pendenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione. Successivamente, il “vecchio” patent box è stato “riesumato” dall’articolo 1, comma 10, della legge 234/2021, con effetti limitati però al residuo quinquennio 2020-2024, ponendo così parziale rimedio alla criticata e repentina abrogazione retroattiva del beneficio. Tuttavia, rimane(va) incerta la disciplina del periodo transitorio; non era chiaro cioè se le imprese che continuano ad adottare il “vecchio Pb” per il residuo arco temporale (2020-2024) potevano optare, senza obbligo di ruling all’agenzia delle Entrate, per il regime semplificato di autoliquidazione del reddito agevolabile, da determinare direttamente in dichiarazione, con annessa penalty protection, in presenza di «idonea documentazione».

 

La versione definitiva del nuovo patent box si applicherà solo a partire dal periodo d’imposta 2021: da quest’anno in poi, infatti, la deduzione maggiorata del 110% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo prenderà il posto della precedente misura di detassazione di una quota del reddito imponibile.

 

Imprese che hanno già concluso un ruling: Ci sono soggetti che hanno presentato istanza di adesione opzionale al vecchio regime e che hanno già definito con l’amministrazione finanziaria i criteri per l’applicazione della detassazione. Nella stessa situazione si trovano le imprese che hanno optato per il regime semplificato introdotto dal Dl 34/2019 e che quindi hanno comunicato di detenere la documentazione con cui è stato calcolato il patent box a loro spettante. In questi casi la vecchia procedura continua a produrre i suoi effetti fino alla conclusione del quinquennio di opzione: ad esempio, nel caso più “lungo” di applicazione della norma, potremmo avere opzioni (o rinnovi) presentati per il 2020 che consentiranno l’applicazione del vecchio regime per tutto il quinquennio che arriverà fino al 2024. Oltre tale data il sistema di detassazione sarà definitivamente abbandonato, visto che dal 2021 esiste solo la possibilità di presentare opzione per il nuovo regime.

 

Imprese che hanno solo presentato l’istanza: Le nuove norme, e in particolare il comma 10 dell’articolo 6 del Dl 146/21, prevedono esplicitamente che i soggetti che abbiano esercitato l’opzione prima dell’entrata in vigore della nuova norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. In caso di richiesta di ruling, non avendo ancora sottoscritto un accordo, occorre comunicare la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della vecchia opzione. Per la verità, è molto difficile ipotizzare situazioni in cui vi sia una convenienza economica nell’adozione del nuovo regime di maggiorazione dei costi; è molto probabile, infatti, che le imprese che si sono già attrezzate per la vecchia versione del patent box e hanno presentato istanza di ruling, oppure hanno elaborato la documentazione necessaria alla quantificazione del beneficio, vogliano proseguire nella loro scelta originaria. Per chi decide di continuare con la vecchia strada, e in particolare per chi intende definire l’accordo con l’amministrazione finanziaria, si porrà il consueto problema dello sfasamento temporale tra il primo periodo per il quale viene richiesta l’agevolazione e quello in cui verrà effettivamente conclusa la procedura amministrativa e sarà possibile determinare con certezza il beneficio.

 

Imprese che non hanno mai adottato il patent box: Ci sono infine soggetti che vengono “rimessi in gioco” dalle nuove norme: il comma 10-bis dell’articolo 6 prevede infatti che il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% delle spese sostenute (a partire dall’ottavo periodo di imposta antecedente) in vista della creazione di una o più immobilizzazioni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Poiché la nuova norma si applica a partire dal 2021, potrebbero quindi essere recuperati i costi di ricerche sviluppo che sono stati sostenuti negli anni precedenti, a partire dal 2013, a fronte di immobilizzazioni immateriali in corso (ad esempio, i brevetti) che nell’anno 2021 hanno ottenuto un titolo di privativa industriale. Alcune imprese, che probabilmente non avrebbero aderito al vecchio patent box per esiguità dei risultati ottenibili, oppure a causa degli elevati costi amministrativi della gestione della procedura, si trovano ora nella condizione di poter beneficiare della nuova normativa grazie a questo meccanismo di recapture dei costi.

 

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