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Imu, nessun versamento 2020 per le attività sospese

 

In materia di Imu il 2020 è l’anno dei cambiamenti, dalle novità disposte dalla legge di Bilancio 2020, ai decreti per l’emergenza sanitaria, sino ai due decreti Ristori. Cancellato l’appuntamento alla cassa del 16 dicembre: niente Imu a saldo per i gestori delle attività soggette alle misure restrittive causa Covid-19 (tra cui ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre) e per quelle ubicate nelle zone rosse di cui al Dpcm del 3 novembre.

 

Gli ultimi interventi del Governo allargano la platea di chi non deve pagare l’IMU il prossimo 16 dicembre, includendo oltre le categorie previste dal Dl Agosto, anche le attività “sospese” col Dpcm dello scorso 24 ottobre e quelle aggiunte da quello dello scorso 3 novembre.

 

La cancellazione delle rate Imu, primo acconto e saldo 2020, sono state oggetto di diversi provvedimenti emergenziali dal Dl Rilancio al Dl Agosto. È stata abolita inizialmente la prima rata Imu 2020 per alcune categorie di immobili, a eccezione di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo, e successivamente disposta l’esenzione dal pagamento per ancor più tipologie di immobili e a vantaggio di molti contribuenti operanti in diversi settori, tra cui quello turistico, fieristico, degli spettacoli.

Inoltre, sono state previste novità in materia di tributi locali per le imprese del settore agricolo al fine di supportare anche questo settore.

 

Il Decreto Rilancio ha disposto l’abolizione della prima rata Imu per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico e fiere.

 

Il successivo Decreto Agosto ha disposto:

all’articolo 78: l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’Imu per alcune categorie di immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione della seconda rata Imu prevista per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applicava anche alla prima rata (articolo 177 del Dl 34/2020);
  • immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a spettacoli cinematografici teatrali e a discoteche e sale da ballo. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022; l’efficacia dell’esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
  • L’esenzione del saldo Imu riguarda non solo specifiche categorie catastali, ma necessità per alcune di esse la sussistenza del requisito che gestori delle attività e proprietari dell’immobile coincidano.

all’articolo 78-bis: norme di interpretazione autentica finalizzate a sostenere le imprese agricole e precisamente:

– l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola (articolo1, comma 705, della L. 145/2018);

– l’adozione delle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole (articolo 9, comma 1, del Dlgs 228/2001), comprendendo retroattivamente anche quelle relative ai tributi locali;

– ai fini Imu, la possibilità di considerare con efficacia retroattiva tra i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

È opportuno segnalare che all’articolo 78, comma 2, è stabilito che l’agevolazione che dispone l’esenzione Imu si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19.

 

Da ultimo, ma non meno importanti, sono le novità inserite nei decreti Ristori e Ristori bis apportate per contenere il malcontento degli operatori economici che, con i Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre, si son trovati ancora una volta “a resistere” alle misure adottate per contenere l’avanzata della pandemia. In particolare, il decreto all’articolo 9 ha disposto l’abolizione del versamento della seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col Dpcm citato. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione in commento compete a condizione che vi sia coincidenza tra il proprietario e il gestore delle attività esercitate negli immobili.

 

Restano salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al Decreto Agosto in materia di Imu, in cui non era necessaria in alcune casistiche (si veda il paragrafo precedente), la condizione che il proprietario fosse anche gestore dell’attività.

 

Pertanto, l’agevolazione disposta dal Decreto Ristori spetta nello specifico, per espressa previsione normativa, ai proprietari degli immobili che sono anche gestori delle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm 24 ottobre 2020 e specificamente individuate dalla tabella 1 (Codici Ateco) allegata al decreto.

 

I vantaggi non finiscono e, a pochi giorni dall’ufficializzazione delle novità appena descritte del Dl 137/2020, è stato approvato un nuovo decreto Ristori bis per supportare con misure specifiche anche gli altri operatori che si sono trovati a dover “abbassare la saracinesca” perché interessati alle nuove misure restrittive disposte dal nuovo Dpcm dello scorso 3 novembre.

 

Il Dl Ristori bis fra le nuove disposizioni per aumentare i vantaggi fiscali per i contribuenti e gli esercenti attività nelle zone più colpite dalla pandemia, all’articolo 5 ha disposto un nuovo “stop” all’Imu, cancellando la seconda rata in scadenza per il prossimo 16 dicembre a tutte quelle imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dal Dpcm del 3 novembre, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Il decreto Ristori bis ha indicato all’articolo 5 che le attività interessate sono nello specifico quelle con Codice Ateco, riportato nella tabella di cui all’allegato 2 del decreto in commento.

 

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