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Redditi 2020, secondo acconto d’imposta

 

Entro il 30 novembre 2020 occorre effettuare il versamento della seconda rata di acconto (o dell’acconto in unica soluzione) da parte dei soggetti Irpef, Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso. L’importo dovuto non è rateizzabile. I soggetti che versano l’acconto in due rate devono versare – entra la data indicata – il 60% dell’importo complessivamente dovuto (il 40% è stato già versato a titolo di prima rata). Per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, l’acconto sarà del 50% (anche la prima rata è stata del 50% del debito).

 

Se gli importi a debito non superano determinate soglie quello che in genere è il secondo appuntamento per il versamento degli acconti è, in realtà, il momento di versare l’unica rata. Taluni soggetti Isa potranno effettuare il versamento entro il 30 aprile 2021.

 

Vi sono sostanzialmente due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto, ossia il metodo storico e il metodo previsionale:

  • Nel primo caso, la misura dell’accontoè pari – in genere – al 100% dell’imposta a saldo emergente dalla dichiarazione dell’anno precedente, diminuita delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute spettanti (in genere, per il modello Redditi si prende in considerazione l’importo indicato al rigo “Differenza”).
  • Nel secondo caso, la misura dell’accontoè definita tenendo in considerazione l’imposta che il contribuente prevede di versare nell’anno 2020.

 

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria causata dal Covid-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires e Irap, l’articolo 20, Dl 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) promuove la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%).

 

L’articolo 24, Dl 34/2020 prevede, per i soggetti che hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250 milioni di euro, l’esclusione dal versamento del saldo Irap in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dal versamento della prima rata di acconto Irap, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’agenzia delle Entrate con la Cm 19 ottobre 2020, n. 27/E ha chiarito l’applicazione di tale norma con specifico riferimento:

  • al calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • alla possibilità, qualora il saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

 

L’eventuale saldo 2020 va determinato al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applicano gli Isa) e del secondo acconto corrisposto. L’agenzia delle Entrate chiarisce che, indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. Ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale). Così facendo non emergono problemi di compensabilità dell’eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto.

 

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, compresi i forfettari e i minimi, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle finanze, i quali abbiamo registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, hanno la possibilità di differire il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (ma anche dei contributi) dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Il cd. Decreto Ristori bis prevede che i soggetti Isa operanti nelle “regioni rosse” potranno fruire della proroga al 30 aprile 2021, a prescindere da altri fattori (ricavi, fatturato, ecc.).

 

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