A favore delle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative, il decreto Rilancio ha previsto un incentivo fiscale sotto forma di detrazione Irpef. Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare un’istanza tramite piattaforma informatica dedicata.
Per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. E’ prevista una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più PMI innovative.
Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenti un’istanza tramite piattaforma informatica dedicata.
La start-up o PMI innovativa beneficiaria dev’essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento; ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito dev’essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% del capitale investito ed è fruibile per le start-up fino a 100mila euro per ciascun periodo di imposta, per le PMI fino a un massimo di 300mila euro. In quest’ultimo caso sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta. Il beneficio è riconosciuto purché l’investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni.
Le agevolazioni fiscali – per la loro fruizione – devono essere indicate dall’investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento.
L’impresa beneficiaria, in caso di variazione in diminuzione o in aumento dell’investimento, è tenuta a comunicare tempestivamente l’aggiornamento tramite la piattaforma informatica, ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli incentivi, pena la non fruibilità dell’agevolazione. Laddove avvenga una trasformazione societaria che conduca al cambiamento dell’impresa beneficiaria, la circolare prescrive che dev’essere fornita tempestiva comunicazione con un’argomentata relazione.
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