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Indennità una tantum ai fragili che hanno fatto oltre sei mesi di assenza

 

I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo, possono beneficiare, nel 2022, di un’indennità una tantum di mille euro a copertura dell’anno trascorso. Lo prevede l’articolo 1, comma 969, della legge 234/2021, che si preoccupa di tutelare retroattivamente quei lavoratori rimasti nel 2021 senza la copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero, in quanto hanno raggiunto il limite di durata pari a 180 giorni annui.

 

Per sanare questa situazione, la legge di Bilancio 2022 riconosce loro un’indennità una tantum convenzionalmente determinata in misura fissa pari a mille euro, a prescindere dall’effettivo periodo di assenza non indennizzata.

 

Tale indennità, in quanto forfettariamente determinata e verosimilmente in ragione della natura risarcitoria riconosciutale, non concorre a formare il reddito ai fini dell’Irpef, né dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa.

 

La corresponsione di tale indennità avverrà nel corso del 2022 da parte dell’Inps, a fronte di domanda dell’interessato unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla norma (le istruzioni per l’inoltro delle richieste non sono state ancora pubblicate).

 

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