L’Inps illustra le modalità per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis per le seguenti categorie di lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli a tempo determinato; pescatori autonomi.
I soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dall’articolo 10 del D.L. 41/2021 (Sostegni) potranno percepire in continuità dell’ulteriore indennità una tantum d’importo pari ad € 1.600,00 in automatico, ovvero in assenza di presentazione di un’ulteriore domanda. La prestazione indennitaria verrà quindi riconosciuta in continuità con il passato alle seguenti tipologie di lavoratori:
Naturalmente i lavoratori sopraindicati, nel caso in passato non abbiano percepito l’indennità una tantum prevista dal Decreto Ristori, nel rispetto dei requisiti di legge, ai fini della percezione dell’indennità di cui il Decreto Sostegni bis dovranno presentare specifica istanza entro il 30 settembre 2021.
Lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che non hanno già fruito dell’indennità prevista dal Decreto Risorti possono presentare domanda di riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di importo pari ad € 1.600,00 nel rispetto delle seguenti condizioni:
L’indennità viene riconosciuta alle medesime condizioni anche per i lavoratori somministratati di imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L’istituto ricorda che l’indennità onnicomprensiva una tantum non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e neppure all’assegno per il nucleo familiare. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Lavoratori stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali: Nel rispetto dei requisiti previsti, possono presentare domanda per la dell’indennità onnicomprensiva di € 1.600 anche i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i quali, non abbiano già fruito delle indennità del Decreto Sostegni. A tal fine occorre che gli interessati:
Sono esclusi dal riconoscimento della nuova indennità tutti i lavoratori del settore agricolo in quanto beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola. Anche in tal caso l’indennità onnicomprensiva una tantum non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e neppure all’assegno per il nucleo familiare. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Lavoratori intermittenti: Sono beneficiari dell’indennità una tantum pari ad € 1.600,00 anche i lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità prevista dal precedente decreto Sostegni. Possono beneficiare dell’una tantum Decreto Sostegni bis sia gli intermittenti il cui rapporto di lavoro richiedeva l’obbligo di riposta con indennità di disponibilità sia gli intermittenti i cui contratti non la prevedevano. Gli interessati potranno presentare domande entro il 30 settembre 2021, a patto che:
Come nei casi precedenti l’indennità onnicomprensiva una tantum non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e neppure all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori autonomi occasionali: Anche i lavoratori autonomi occasionali privi di partita iva e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, se in passato non hanno già beneficiato dell’una tantum Covid di € 1.600,00 del Decreto Sostegni possono presentare domanda, entro il 30 settembre 2021, per il riconoscimento dell’indennità Una Tantum del Decreto Sostegni bis. A tal fine occorre che gli interessati:
Anche in tal caso l’indennità onnicomprensiva una tantum non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e neppure all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: Rientrano tra i beneficiari dell’indennità di € 1.600 annui anche i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che in passato non abbiano fruito dell’omologa indennità prevista dal Decreto Sostegni. Possono presentare domanda entro il termine del trenta settembre 2021 tutti i lavoratori incaricati di vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, a patto che però, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Come già previsto per i lavoratori autonomi occasionali occorre che gli interessati:
In analogia con gli altri casi indicati, anche in tal caso l’indennità onnicomprensiva una tantum non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e neppure all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: L’indennità Covid da € 1.600,00 prevista dal Decreto Sostegni bis viene riconosciuta anche ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già percepito del medesimo trattamento previsto dal Decreto Sostegni. A tal fine occorre che i predetti lavoratori:
Lavoratori dello spettacolo: Anche i lavoratori dello spettacolo che non abbiano percepito l’indennità Covid da € 1.600,00 del Decreto Sostegni possono richiedere entro il 30 settembre 2021 il pagamento dell’una tantum prevista dal Sostegni bis. Occorre a tal fine gli interessati:
In alternativa, è possibile comunque richiedere l’indennità per i lavoratori dello spettacolo che:
Indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato: Il D.L. n. 73/2021 prevede con l’articolo 69 il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, comprendendovi anche le figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari). La verifica del requisito delle giornate lavorate avverrà in base all’scrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. L’indennità può essere riconosciuta pro quota, non concorre alla formazione del reddito e non garantisce la contribuzione figurativa. L’una tantum è compatibile anche con l’indennità di disoccupazione agricola, con l’indennità di disoccupazione NASPI e con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Indennità a favore dei pescatori autonomi compresi i soci di cooperative: L’articolo 69 del decreto Sostegni bis prevede anche un’indennità una tantum di importo pari ad € 950,00 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime interne e lagunari. Rispetto ai soci cooperative, indennità viene riconosciuta esclusivamente ai lavoratori autonomi (sono quindi esclusi i soci lavoratori subordinati). I beneficiari possono presentare domanda entro il 30 settembre 2021, a patto che:
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