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Interpelli all’Agenzia delle Entrate a pagamento: cambiamenti e limitazioni

 

L’ultimo decreto legislativo relativo allo Statuto del contribuente (legge 212/2000) ha introdotto significative modifiche riguardanti gli interpelli all’Agenzia delle Entrate. Queste modifiche creano una distinzione tra “grandi” e “piccoli” contribuenti quando si tratta di accesso agli interpelli a pagamento, e anche per i “piccoli” contribuenti l’accesso sarà subordinato alla consultazione di una banca dati basata su intelligenza artificiale.

Inoltre, è stato precisato nel decreto che l’atto emesso in difformità dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate è annullabile e non nullo, il che significa che il contribuente dovrà sollevare eccezione in sede di ricorso e il giudice non potrà rilevare d’ufficio la nullità dell’atto.

 

Il decreto suddivide le tipologie di interpello, che comprendono interpelli interpretativi, qualificatori, antiabuso, disapplicativi, probatori e dei neo residenti che optano per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24 bis del Tuir.

È importante notare che l’interpello probatorio, ad esempio per le società di comodo, potrà essere presentato solo dai soggetti in regime di adempimento collaborativo o ammessi all’interpello per i nuovi investimenti, come previsto dall’articolo 2 del Dlgs 147/2015. Questa restrizione è giustificata dalla necessità di un alto grado di compliance per accedere a questi istituti, anche se non è chiaro perché siano esclusi tutti gli altri soggetti interessati, dato che la normativa in vigore continua a richiamare l’interpello probatorio per alcune situazioni, come le società di comodo e la disciplina Cfc appena modificata.

Inoltre, il decreto stabilisce che la presentazione dell’istanza di interpello sarà subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale dell’Agenzia delle Entrate. La misura di questo contributo sarà determinata con un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla tipologia di contribuente, al suo volume d’affari o ricavi e alla complessità della questione oggetto di interpello.

 

Per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata, l’accesso all’interpello sarà gratuito solo se utilizzano preventivamente il servizio di consultazione semplificata, che consente loro di accedere a una banca dati basata su intelligenza artificiale contenente i documenti di prassi delle Entrate. Questa intelligenza artificiale individuerà la soluzione ai quesiti interpretativi o applicativi presentati dal contribuente. Se la risposta non è univoca, il contribuente potrà presentare un’istanza di interpello. Se l’intelligenza artificiale individua la risposta al caso concreto, essa avrà gli stessi effetti dell’interpello.

 

Infine, il decreto uniforma i termini per le risposte dell’Agenzia, fissandoli a 90 giorni per tutte le tipologie di interpello, con sospensioni durante il mese di agosto e quando è obbligatorio richiedere un parere preventivo a un’altra amministrazione, con una sospensione massima di 60 giorni in quest’ultimo caso.

Tutto ciò diventerà operativo una volta emanato il decreto del MEF, che stabilirà, tra le altre cose, la misura del contributo richiesto per l’interpello.

 

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