Il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso una nota informativa, la n. 11432 del 22 dicembre scorso, che fornisce importanti chiarimenti sui requisiti e i tempi per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per gli enti del Terzo Settore neo iscritti nel Registro Unico. Questi chiarimenti sono fondamentali per comprendere le responsabilità finanziarie di tali enti e l’obbligo di istituire una struttura di controllo interno o esterno.
Per le fondazioni, l’organo di controllo è sempre obbligatorio, ma per le associazioni, la nomina scatta solo se vengono superati due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: attivo dello stato patrimoniale oltre i 110.000 euro; ricavi, proventi o entrate superiori a 220.000 euro o più di 5 lavoratori dipendenti occupati durante l’esercizio, come stabilito dall’articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore (Cts).
Per quanto riguarda il revisore legale, la nomina è richiesta se l’ente del Terzo Settore supera per due esercizi consecutivi almeno due dei parametri previsti dall’articolo 31 del Cts: attivo dello stato patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi o entrate superiori a 2.200.000 euro o più di 12 dipendenti occupati in media nell’esercizio.
Ciò che rende queste disposizioni particolarmente rilevanti è che gli enti neo iscritti al Registro Unico del Terzo Settore devono rispettare questi limiti dimensionali considerando gli ultimi due bilanci antecedenti all’iscrizione. In altre parole, è essenziale che gli enti neo iscritti valutino attentamente la loro situazione finanziaria al momento dell’iscrizione e, se i limiti vengono superati nei due anni precedenti, procedano tempestivamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Una delle novità più significative è l’orientamento del Ministero secondo cui agli enti neo iscritti già operativi non è concesso attendere ulteriori due annualità per la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Questo significa che l’attenzione dei consulenti e degli operatori che assistono le realtà del Terzo Settore deve essere massima al momento dell’iscrizione, poiché potrebbe essere necessario procedere immediatamente alla nomina se i limiti sono stati superati nel biennio precedente.
Un’altra questione importante riguarda gli enti iscritti nei precedenti registri, per i quali l’obbligo di nomina scattava già nel caso in cui, nelle annualità 2018-2019, fosse stato riscontrato un superamento dei limiti previsti dal Cts. In questo caso, gli enti che non abbiano ancora provveduto alla nomina potrebbero essere sollecitati dagli Uffici del Registro Unico del Terzo Settore, che assegneranno un termine congruo per adempiere a questa obbligazione. In caso di inerzia, verrà avviato un procedimento di cancellazione dal Registro Unico.