La legge di Bilancio 2026 ridefinisce in modo organico il sistema di sostegno agli investimenti in beni strumentali, confermando la centralità della leva fiscale per accompagnare le imprese nei processi di trasformazione tecnologica, digitale ed energetica. Il disegno complessivo combina il ritorno dell’iperammortamento, la proroga dei crediti d’imposta Zes e Zls, misure dedicate ai settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e il rifinanziamento della Nuova Sabatini, offrendo un ventaglio di strumenti che, se correttamente coordinati, consentono di coprire in modo significativo il costo degli investimenti.
L’approccio del legislatore privilegia gli investimenti 4.0, sia hardware sia software, e quelli localizzati in aree strategiche sotto il profilo territoriale, senza trascurare il tema dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sempre più centrale nelle strategie industriali.
Il ritorno dell’iperammortamento 2026‑2028
L’articolo 1, commi 427‑436, della legge 199/2025 reintroduce l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0, a distanza di circa dieci anni dalla prima esperienza del Piano Industria 4.0. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, individuati secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir, senza finestre di coda per consegne tardive.
L’incentivo consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, con effetti esclusivamente ai fini Irpef o Ires, mediante una deduzione extracontabile delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. La fruizione avviene lungo l’intero periodo di deducibilità fiscale del bene.
Possono accedere alla misura tutte le imprese, indipendentemente da dimensione e settore, con le esclusioni tipiche dei soggetti in regime forfetario, delle imprese sistematicamente in perdita fiscale e dei casi in cui manchi una prospettiva di continuità aziendale.
L’eliminazione del vincolo UE e il nuovo perimetro dei beni agevolabili
Uno degli elementi qualificanti dell’edizione 2026‑2028 è l’eliminazione del vincolo di origine “Made in UE/SEE”, abrogato dall’articolo 7 del Dl 38/2026 con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. La rimozione del vincolo amplia sensibilmente il perimetro applicativo della misura e supera una criticità che aveva sollevato dubbi di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
L’iperammortamento si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, acquisiti in proprietà o in locazione finanziaria, rientranti in tre grandi categorie: beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato IV, beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato V e beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di stoccaggio.
Gli allegati IV e V risultano notevolmente ampliati rispetto ai previgenti allegati A e B della legge 232/2016, includendo tecnologie come intelligenza artificiale, infrastrutture di calcolo avanzato e soluzioni di connettività industriale.
Aliquote e beneficio fiscale massimo
L’intensità dell’iperammortamento risulta particolarmente elevata. La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni e al 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni. Per un soggetto Ires, il beneficio fiscale massimo può arrivare al 43,2%.
Per la prima volta, la stessa premialità è riconosciuta anche ai software, inclusi quelli fruiti in modalità cloud, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza dell’agevolazione, secondo quanto anticipato nella bozza del decreto interministeriale Mimit‑Mef.
Iter procedurale, documentazione e recapture
L’accesso all’iperammortamento sarà veicolato attraverso un sistema di comunicazioni telematiche al Gse, comprendente comunicazioni preventive, comunicazioni di conferma dell’investimento e comunicazioni di completamento, oltre a una possibile comunicazione annuale a fini di monitoraggio.
Sul piano documentale, sono richieste la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento dei costi. Scompare la possibilità di autocertificazione per beni di costo unitario inferiore a 300 mila euro. La disciplina non prevede obblighi di dicitura specifica in fattura, a differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
È previsto il meccanismo di recapture in caso di cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di fruizione, salvo sostituzione con beni aventi caratteristiche analoghe o superiori.
Il credito Transizione 4.0 per agricoltura, pesca e acquacoltura
Le imprese agricole titolari di reddito agrario, escluse dall’iperammortamento, possono accedere al credito d’imposta Transizione 4.0 introdotto dai commi 454‑459 della legge di Bilancio 2026. La misura riguarda investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 in beni materiali e immateriali inclusi negli allegati IV e V.
Il credito è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a un milione di euro ed è utilizzabile in compensazione a partire dall’anno successivo, anche in un’unica soluzione. Il limite operativo è rappresentato dalle risorse stanziate, pari a 2,1 milioni di euro per ciascuna annualità.
La proroga dei crediti Zes e Zls
La legge di Bilancio 2026 proroga al triennio 2026‑2028 il credito d’imposta Zes unica per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle aree agevolate, con limiti di spesa pari a 2,3 miliardi per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. È inoltre prorogato il credito Zes agricoltura per il 2026 e il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate, nel limite di 100 milioni annui per il triennio.
Tali misure sono cumulabili con l’iperammortamento, nel rispetto dei limiti di intensità massima e della regola di nettizzazione della base di calcolo.
Nuova Sabatini e sostegno alle Pmi
Completa il quadro il rifinanziamento della Nuova Sabatini, con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027, a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese in beni strumentali nuovi, hardware, software e tecnologie digitali.
Autoproduzione di energia e cumulo con l’iperammortamento
La proroga al 3 luglio 2026 del bando da 262 milioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinato alle imprese del Mezzogiorno riporta al centro il tema del cumulo con l’iperammortamento. Il bando, inserito nel Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività 2021‑2027”, concede contributi in conto impianti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Trattandosi di aiuto di Stato, il bando vieta il cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi. Tuttavia, l’iperammortamento, quale agevolazione fiscale, può applicarsi sulla quota di investimento non coperta dal contributo a fondo perduto, secondo la logica della nettizzazione. In presenza di moduli fotovoltaici iscritti nel Registro Enea nelle categorie ammesse, la parte residua del costo può beneficiare della maggiorazione fiscale, evitando sovrapposizioni indebite.
Considerazioni conclusive
Il sistema degli incentivi agli investimenti in beni strumentali delineato per il periodo 2026‑2028 offre opportunità rilevanti, ma richiede una lettura integrata delle singole misure. Il ritorno dell’iperammortamento senza vincoli UE rappresenta uno snodo centrale, soprattutto se coordinato con crediti territoriali e contributi per l’autoproduzione energetica.