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Investimenti sostenibili, obblighi informativi dal 30 giugno

 

I partecipanti ai mercati e i consulenti finanziari saranno impegnati nei prossimi mesi nell’adozione della nuova normativa in materia di informativa in materia di investimenti sostenibili Esg ( Environmental, social and governance). Si fa riferimento in particolare al Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr) e alle relative norme tecniche emanate dalle autorità di vigilanza europee (Esa) lo scorso 4 febbraio.

 

La quantità e la qualità dei dati Esg da fornire è significativa. Tra gli altri, dovranno essere comunicati all’investitore finale gli impatti negativi dei prodotti sui fattori di sostenibilità, sia a livello di entità che di prodotto (Principal adverse impacts o Pai). L’informativa Pai è richiesta sia ai partecipanti al mercato finanziario (principalmente imprese che rendono disponibili prodotti d’investimento o forniscono un servizio di gestione del portafoglio) sia ai consulenti finanziari (in particolare, intermediari bancari e assicurativi, imprese d’investimento e società di gestione che forniscono consulenza su investimenti). I prodotti finanziari inclusi nell’ambito di applicazione sono, ad esempio, gli Oicvm, il portafoglio gestito, i prodotti di investimento assicurativi (Ibip), i prodotti pensionistici ecc.

 

Con riferimento ai partecipanti ai mercati finanziari la rendicontazione Pai a livello di entità assumerà la forma di un requisito comply or explain. In caso di mancato rispetto si dovrà, quindi, motivare il perché non si siano considerati gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e quando si intenda prenderli in considerazione. Per le imprese più grandi (con più di 500 dipendenti) l’adempimento è obbligatorio dal 30 giugno 2021. Analoga informativa è richiesta ai consulenti finanziari.

 

A livello di prodotto sia i partecipanti ai mercati che i consulenti finanziari devono spiegare nell’informativa precontrattuale in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento. Essi devono esporre i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili o su cui forniscono consulenza.

 

Vale la pena ricordare che gli standard tecnici di regolamentazione (Rts) emanati dalle Esa sono ancora in attesa dell’approvazione da parte degli organismi europei. Pertanto, l’informativa a livello di entità dei principali impatti negativi fornita sui siti web a partire dal 10 marzo 2021 fa riferimento alle indicazioni normative «di primo livello» dell’articolo 4 dell’Sfdr. Nelle more dell’entrata in vigore degli Rts, come indicato dalle Esa il 25 febbraio (e richiamato dalla Consob il 4 marzo), gli operatori possono fare riferimento alla bozza finale pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene la normativa di secondo livello possa subire modifiche nel processo di adozione in corso.

 

Ciò premesso, il dettaglio informativo richiesto dall’Allegato I dell’Rts (di «secondo livello») sarà obbligatorio dal 1 ° gennaio 2022. Si tratta, in particolare, di indicatori che misurano gli impatti negativi sul clima e sull’ambiente e in ambito sociale. L’informativa include anche una sintesi delle politiche poste in essere per l’identificazione di tali impatti, delle azioni intraprese e pianificate per mitigarne gli effetti, dell’aderenza agli standard internazionali e un confronto storico che copre almeno i cinque periodi di riferimento precedenti.

 

L’Rts richiede di produrre la rendicontazione entro il 30 giugno di ogni anno riferita all’anno solare precedente. Poiché le Esa raccomandano che le norme tecniche si applichino a partire dal 1 ° gennaio 2022, i dati aggiuntivi richiesti dall’Allegato I saranno riportati nel 2023 con riferimento all’anno 2022.

 

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