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IO Lavoro, incentivo per le assunzioni di disoccupati nel 2020

 

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, in attuazione della legge di bilancio 2019, ha previsto una nuova agevolazione contributiva, denominata “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

 

Possono accedere all’incentivo “IO Lavoro” tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati. Si intendono lavoratori disoccupati le persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l’impiego.

 

L’incentivo contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse stanziate.

 

Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
  • se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
  • se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata, scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell’agevolazione in cumulo con l’esonero strutturale volto all’assunzione di giovani, l’eventuale importo già fruibile a tale titolo;
  • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
  • consulta gli archivi informatici dell’ ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
  • consulta gli archivi informatici dell’ ANPAL, al fine di conoscere, mediante consultazione della comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm, se il soggetto di almeno 25 anni di età, alla data di assunzione/trasformazione o, nel caso in cui l’assunzione/trasformazione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia privo di impiego regolarmente retribuito, in quanto nei sei mesi precedenti non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
  • consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di verificare se l’agevolazione possa essere concessa (appurando, da un lato, il rispetto, da parte dell’azienda che intenda fruire dell’agevolazione nei limiti del “de minimis”, del massimale concedibile in un triennio mobile e, dall’altro, se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea);
  • informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accoltail datore di lavoro, entro dieci giorni di calendario, ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in 12 quote mensili.

 

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

 

I datori di lavoro privati possono richiedere l’incentivo per persone disoccupate, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4, comma15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Oltre allo stato di disoccupazione, i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti anagrafici:

  • se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
  • diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017).

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

 

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