Iperammortamento 2026: una domanda può comprendere più beni

Per accedere all’Iperammortamento 2026 l’impresa può inserire nella stessa comunicazione preventiva più beni riferiti alla medesima struttura produttiva. La piattaforma del Gestore dei servizi energetici assegna un codice alla pratica e consente di identificare i singoli asset, o gruppi omogenei di asset, mediante appositi sottocodici.

Il chiarimento è emerso durante l’incontro organizzato da Confindustria il 22 giugno 2026, con la partecipazione di rappresentanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del GSE.

L’impostazione trova riscontro nell’articolo 3 del decreto interministeriale 7 maggio 2026, secondo il quale l’impresa può trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva. Ogni comunicazione può comprendere diversi investimenti, purché siano descritti e identificati in modo autonomo.

La gestione unitaria del progetto non elimina, quindi, la necessità di tracciare ogni bene. Costi, acconti, data di entrata in funzione, interconnessione e completamento devono poter essere ricostruiti per ciascun asset.

Come funziona il nuovo Iperammortamento

L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 199 del 30 dicembre 2025 ha reintrodotto una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

L’agevolazione non è un credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Consiste in una deduzione extracontabile che aumenta fiscalmente il costo sul quale vengono calcolate le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, compresi negli Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026, nonché gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

I beni tecnologici devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La disciplina si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE per le comunicazioni preventive è operativa dal 12 giugno 2026.

Le percentuali di maggiorazione

Per i beni materiali inclusi nell’Allegato IV e per gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile, la maggiorazione è pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, la maggiorazione scende al 100 per cento. Per gli investimenti oltre 10 milioni e fino al limite di 20 milioni, la percentuale è pari al 50 per cento.

Si tratta di una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto e non di una percentuale applicata direttamente alle imposte dovute.

Un bene del costo di un milione di euro, collocato nella prima fascia, genera quindi una maggiorazione fiscale di 1,8 milioni. Il costo complessivamente rilevante per il calcolo delle quote ordinarie e della deduzione extracontabile raggiunge, in termini teorici, 2,8 milioni di euro.

L’effettivo risparmio dipende dall’aliquota dell’imposta sul reddito applicabile, dal coefficiente fiscale di ammortamento e dalla capacità dell’impresa di utilizzare la deduzione.

Una pratica per più beni, ma nel rispetto della struttura produttiva

La possibilità di aggregare più investimenti non deve essere interpretata come una domanda unica e indistinta per tutte le sedi aziendali.

Il decreto del 7 maggio 2026 costruisce la procedura attorno alla struttura produttiva, definita come il sito formato da una o più unità locali o stabilimenti collocati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.

L’impresa può trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura. All’interno della stessa comunicazione può inserire diversi beni, che saranno poi identificati mediante sottocodici.

Quando gli investimenti riguardano stabilimenti autonomi e distinti, sarà normalmente necessario predisporre comunicazioni riferite alle rispettive strutture produttive.

La scelta di aggregare o separare gli investimenti deve essere valutata anche in funzione delle date previste di consegna e interconnessione. Un progetto troppo eterogeneo può rendere più complessa la gestione degli acconti, delle perizie e delle comunicazioni di completamento.

Beni mobili e imprese che lavorano nei cantieri

Durante l’incontro Confindustria è stato affrontato il caso delle imprese che utilizzano beni mobili in cantieri o luoghi di lavoro variabili, come accade nel settore delle costruzioni.

Secondo il chiarimento operativo fornito, quando non è possibile collegare stabilmente il bene a una specifica unità produttiva, il riferimento catastale da indicare può essere quello della sede legale dell’impresa.

La perizia tecnica e la relativa analisi dovranno poi descrivere la collocazione effettiva del bene, il suo impiego produttivo e gli eventuali spostamenti.

Questa indicazione assume particolare rilievo perché il decreto definisce la struttura produttiva attraverso un collegamento territoriale preciso. Per i beni itineranti sarà quindi necessaria una documentazione particolarmente accurata.

Trattandosi di un chiarimento reso durante un incontro operativo, e non di una modifica normativa, è opportuno verificare eventuali successive istruzioni scritte del Mimit o del GSE.

Comunicazione preventiva e conferma dell’investimento

La procedura inizia con la trasmissione della comunicazione preventiva attraverso la piattaforma GSE.

Nel modello devono essere indicati i dati dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’importo degli investimenti, la data prevista di interconnessione dei beni tecnologici e, per gli impianti energetici, la data stimata di entrata in funzione.

Dopo il controllo preliminare, il GSE comunica l’esito della prenotazione. Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma.

La conferma deve riportare la data e l’importo dell’ultima quota dell’acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Devono essere indicati anche i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Quando una comunicazione comprende più beni, la conferma può essere unitaria sul piano procedurale. Il requisito dell’acconto deve però risultare soddisfatto rispetto al costo di ciascun asset, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo.

La conferma non può includere beni diversi o importi superiori rispetto a quelli inseriti nella comunicazione preventiva.

Più comunicazioni di completamento per lo stesso progetto

Una delle semplificazioni più rilevanti riguarda la fase finale.

A fronte di una comunicazione preventiva e di una conferma riferite a più beni, l’impresa può trasmettere diverse comunicazioni di completamento. Ogni invio può riguardare uno o più asset già ultimati, entrati in funzione e interconnessi.

Non è quindi necessario attendere il completamento dell’intero programma per iniziare a utilizzare la maggiorazione relativa ai beni già pronti.

Il beneficio decorre dal periodo d’imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE comunichi l’esito positivo delle verifiche.

Questa impostazione consente di distribuire la fruizione su più annualità. Un macchinario completato e interconnesso nel 2026 può generare la maggiorazione a partire da tale esercizio, mentre un secondo bene ultimato nel 2027 seguirà un autonomo percorso temporale.

Tutte le comunicazioni di completamento devono essere trasmesse entro il 15 novembre 2028, salvo la proroga di 20 giorni prevista in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

Beni complessi e identificazione dei componenti

Per gli impianti complessi ogni componente deve essere identificato in modo analitico, anche quando il progetto viene gestito attraverso un’unica comunicazione.

La piattaforma assegna sottocodici che permettono di collegare i costi ai singoli elementi o ai gruppi omogenei che formano il bene complesso.

Secondo i chiarimenti forniti nell’incontro, il completamento del bene complesso coincide con l’ultimazione dell’ultimo investimento necessario al funzionamento dell’intero sistema.

Non basta, pertanto, che siano stati acquistati e installati alcuni componenti se l’impianto non è ancora in grado di operare secondo la configurazione agevolata.

La perizia deve ricostruire l’architettura del sistema, il rapporto funzionale tra le sue parti e il momento in cui vengono soddisfatti tutti i requisiti tecnici e di interconnessione.

Revamping agevolabile solo con un effettivo salto tecnologico

Il revamping consiste nell’ammodernamento di un macchinario o impianto già esistente mediante l’introduzione di nuovi componenti, sensori, dispositivi di controllo o sistemi informatici.

L’intervento può accedere all’Iperammortamento 2026 quando consente a un bene precedentemente privo dei requisiti richiesti di diventare interconnesso e integrato nel sistema produttivo aziendale.

Non è sufficiente una manutenzione, una sostituzione ordinaria o un semplice aggiornamento che non produca una trasformazione tecnologica verificabile.

L’Allegato IV comprende dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente utilizzabili anche per l’ammodernamento o il revamping dei sistemi produttivi esistenti. L’agevolazione riguarda tuttavia i nuovi componenti e gli investimenti ammessi, non attribuisce automaticamente il beneficio all’intero valore storico del macchinario.

La documentazione deve descrivere lo stato iniziale del bene, gli interventi eseguiti e la configurazione raggiunta. È opportuno conservare schemi, fotografie, report diagnostici, registrazioni dei collegamenti informatici e prove degli scambi bidirezionali di dati.

Climatizzazione e controllo ambientale legati alla produzione

I sistemi di climatizzazione e controllo ambientale possono essere agevolabili quando svolgono una funzione essenziale nel processo produttivo.

Il collegamento non può essere meramente generico. Un normale impianto destinato al comfort degli uffici o degli ambienti di lavoro non diventa agevolabile soltanto perché installato all’interno di uno stabilimento.

Il requisito può invece essere soddisfatto nei settori nei quali temperatura, umidità, qualità dell’aria o pressione rappresentano parametri indispensabili per la lavorazione, la conservazione dei materiali o la qualità del prodotto.

È il caso, ad esempio, di determinati processi tessili, farmaceutici, alimentari, elettronici o sanitari. La perizia deve dimostrare il rapporto funzionale con il ciclo produttivo e la capacità del sistema di dialogare con gli altri impianti aziendali.

Infrastrutture IT e OT

Le infrastrutture informatiche e operative comprese nel gruppo 4 dell’Allegato IV possono rientrare nell’agevolazione quando sono interconnesse ai sistemi informativi aziendali e funzionali al processo produttivo.

Tra le applicazioni considerate rientrano le infrastrutture destinate all’esecuzione di software avanzati, soluzioni di intelligenza artificiale, sistemi di cybersecurity e strumenti necessari al funzionamento degli altri beni agevolati.

La mera disponibilità di server o apparati di rete non è però sufficiente. Deve essere dimostrata la loro strumentalità rispetto alla trasformazione tecnologica dell’impresa.

L’analisi tecnica dovrà descrivere l’architettura, le connessioni, i flussi di dati, le funzioni svolte e l’integrazione con i sistemi di produzione.

Fotovoltaico ammesso soltanto con moduli qualificati

Per gli impianti fotovoltaici non è sufficiente che i pannelli siano nuovi e destinati all’autoconsumo.

Sono ammessi i moduli riconducibili alle lettere b) e c) del Registro dei moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea secondo i requisiti stabiliti dalla normativa.

La lettera b) riguarda moduli e celle prodotti nell’Unione europea, con efficienza della cella almeno pari al 23,5 per cento.

La lettera c) riguarda moduli prodotti nell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse prodotte nell’Unione, con efficienza della cella almeno pari al 24 per cento.

L’effettiva iscrizione nel registro e la corrispondenza del modello installato devono essere documentate. L’impresa non dovrebbe limitarsi alle dichiarazioni commerciali del fornitore.

Il decreto del 7 maggio 2026 stabilisce inoltre costi massimi ammissibili differenziati in funzione della tecnologia e della potenza dell’impianto.

Autoconsumo, dimensionamento e sistemi di accumulo

Gli impianti rinnovabili devono essere destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo della struttura produttiva.

La producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente a quello della comunicazione preventiva.

Per gli impianti termici rileva esclusivamente il fabbisogno di calore di processo. Non sono agevolabili attraverso questa disciplina gli impianti destinati al semplice riscaldamento degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria.

I sistemi di accumulo sono ammessi se asserviti a un impianto di generazione agevolabile. Secondo il chiarimento operativo, lo stoccaggio deve essere collegato a un nuovo gruppo di generazione acquistato nell’ambito dello stesso investimento e non a un impianto preesistente isolatamente considerato.

Il valore agevolabile dell’accumulo è soggetto ai coefficienti massimi previsti dall’Allegato 1 al decreto attuativo.

Non è più richiesto che l’allaccio alla rete avvenga entro dodici mesi dalla fine dei lavori. Resta però necessario rispettare la definizione di fine lavori e documentare la configurazione dell’impianto secondo le regole tecniche applicabili.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili devono essere comprovati mediante una perizia asseverata corredata da un’analisi tecnica.

La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo sono previste ulteriori figure professionali abilitate.

Una ESCo non può sottoscrivere la perizia per il solo fatto di essere una società di servizi energetici. La firma è valida se viene apposta da un professionista personalmente abilitato o se ricorrono i requisiti previsti per gli enti di certificazione accreditati.

Una sola perizia può comprendere più beni, purché caratteristiche, costi, interconnessione e funzione di ciascun asset siano descritti separatamente e in modo verificabile.

L’effettivo sostenimento delle spese deve inoltre risultare da una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione dotati dei requisiti di indipendenza e copertura assicurativa.

Comunicazioni periodiche anche dopo la prenotazione

La procedura non termina con la comunicazione di completamento.

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio.

Entro il successivo 30 giugno deve essere trasmessa una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate nei diversi esercizi.

La gestione dei sottocodici assume quindi rilevanza anche negli anni successivi, perché permette di raccordare piattaforma, registro dei beni ammortizzabili, perizie e dichiarazione dei redditi.

Il riferimento della Cassazione sulla prova documentale

Non esiste ancora una giurisprudenza specifica sull’Iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026, data la sua recente entrata in vigore.

Rimane però rilevante il principio generale affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6829 dell’8 marzo 2019. In materia di ammortamento dei beni strumentali, la Corte ha sottolineato che spetta al contribuente fornire una prova documentale adeguata del costo, della qualificazione e del trattamento fiscale dei beni.

Nel nuovo regime questo onere è rafforzato dalla procedura GSE, dalla perizia asseverata e dalla certificazione contabile. L’inserimento di più asset in un’unica richiesta non deve quindi ridurre il livello di dettaglio della documentazione.

La verifica da effettuare prima della domanda

La procedura più efficiente parte dalla classificazione preventiva dei beni. Occorre definire quali asset possano essere aggregati, a quale struttura produttiva siano destinati, quando entreranno in funzione e quando potranno essere interconnessi.

Per ogni bene devono essere disponibili ordine, fatture, documenti di trasporto, prova dell’acconto del 20%, scheda tecnica, codice assegnato dalla piattaforma e documentazione sull’interconnessione.

Per revamping e impianti energetici la verifica preliminare è ancora più importante, perché l’ammissibilità dipende da requisiti tecnici che non possono essere ricostruiti soltanto al momento della perizia finale.

Per predisporre una domanda di Iperammortamento 2026 riferita a più beni è possibile richiedere un controllo interno del progetto, della classificazione degli asset e della documentazione tecnica e contabile. Una corretta suddivisione iniziale evita che l’irregolarità relativa a un singolo bene comprometta l’intera pratica.

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Tiziano Beneggi

Luglio 19, 2026

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