L’Iva sulle cialde di caffè cedute insieme a una macchina concessa in comodato non può essere applicata automaticamente nella misura ridotta del 10 per cento. Quando l’acquirente è un bar o un ristorante che impiega le cialde per somministrare il caffè ai propri clienti, l’operazione rappresenta un passaggio intermedio e rimane soggetta all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo con la sentenza 159, depositata il 20 aprile 2026.
Secondo i giudici, la concessione gratuita della macchina non è sufficiente a trasformare la vendita delle cialde in una somministrazione di alimenti e bevande. Per applicare l’aliquota del 10% è necessario che l’acquirente sia anche l’effettivo utilizzatore della bevanda.
Il bar o il ristorante non consuma direttamente il prodotto, ma utilizza le cialde nell’ambito di un’attività economica per preparare il caffè destinato ai propri clienti. Il consumatore finale è quindi il cliente dell’esercizio, non il gestore che acquista le cialde dal fornitore.
Il caso deciso dalla Corte tributaria di Teramo
La controversia riguardava una società che forniva cialde di caffè a bar e ristoranti, concedendo contemporaneamente le relative macchine in comodato d’uso gratuito.
La società applicava alle cessioni l’Iva del 10%, ritenendo che il collegamento tra la fornitura delle cialde e la disponibilità dell’apparecchio consentisse di qualificare l’operazione come somministrazione di alimenti e bevande.
L’Agenzia delle Entrate contestava questa impostazione ed emetteva due avvisi di accertamento. La maggiore imposta veniva calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 22% in luogo di quella ridotta, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.
La società chiedeva l’annullamento degli atti e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.
La Corte tributaria ha respinto il ricorso. Bar e ristoranti sono stati qualificati come soggetti intermedi perché acquistano le cialde per impiegarle nella successiva attività di somministrazione ai clienti. L’aliquota ridotta non può quindi essere applicata alla cessione effettuata dal fornitore nei loro confronti.
Quando la somministrazione beneficia dell’Iva al 10%
Il numero 121 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 del 1972 applica l’aliquota del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande, comprese quelle effettuate mediante distributori automatici.
La somministrazione è qualificata come prestazione di servizi dall’articolo 3, secondo comma, numero 4, dello stesso decreto Iva. Non coincide con qualsiasi vendita di un prodotto alimentare, ma presuppone una prestazione destinata a consentirne il consumo.
Nel sistema delle cialde, il servizio si realizza quando la macchina trasforma il prodotto confezionato in una bevanda pronta per essere consumata. Il semplice trasferimento delle cialde da un operatore economico a un altro resta invece una cessione di beni.
La presenza della macchina concessa in comodato o a noleggio rappresenta un elemento necessario per ricostruire una somministrazione, ma non è sufficiente. Occorre anche verificare chi utilizzi effettivamente le cialde e chi consumi la bevanda ottenuta.
I chiarimenti della risoluzione 103/E del 2016
La sentenza di Teramo si fonda in larga parte sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 103/E del 17 novembre 2016.
Secondo questo documento di prassi, l’aliquota Iva del 10% può essere applicata quando l’acquirente delle capsule o delle cialde coincide con l’effettivo utilizzatore della bevanda e utilizza una macchina concessa in comodato o a noleggio dallo stesso fornitore.
Il contratto relativo alla macchina e le fatture per le cialde devono essere intestati al medesimo soggetto. Questo collegamento documentale consente di ricondurre l’operazione a una somministrazione effettuata mediante distributore.
Quando le cialde sono invece oggetto di passaggi intermedi, la vendita non può essere qualificata come somministrazione. Si applica pertanto l’aliquota propria del prodotto ceduto, pari al 22% nella fattispecie esaminata.
La risoluzione 103/E non afferma che l’aliquota ridotta spetti ogni volta in cui una macchina venga concessa in comodato. Il documento richiede espressamente che l’acquirente sia anche il consumatore finale.
Il precedente della risoluzione 124/E del 2000
La risoluzione 103/E conferma un principio già espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 124/E del 1° agosto 2000.
Anche in quella sede l’Amministrazione finanziaria aveva distinto la fase della somministrazione dai passaggi commerciali precedenti. Il servizio si concretizza soltanto nel momento in cui il procedimento meccanico trasforma la capsula o la cialda in una bevanda.
Fino a quel momento il prodotto conserva la natura di bene destinato a essere utilizzato in una successiva operazione. La vendita a un distributore, rivenditore o esercente commerciale non assume quindi automaticamente la natura di somministrazione.
Il punto centrale non è la forma del contratto relativo alla macchina, ma la posizione economica dell’acquirente nella catena di vendita e consumo.
Perché il bar è un soggetto intermedio
Il bar acquista le cialde per preparare il caffè che sarà venduto ai clienti. Il prodotto costituisce quindi un fattore impiegato nello svolgimento dell’attività commerciale.
La bevanda viene consumata dal cliente finale, che paga il prezzo della somministrazione al bar. È in questo rapporto che si realizza l’operazione soggetta all’Iva del 10% prevista dal numero 121 della Tabella A.
Nel precedente passaggio, tra il fornitore delle cialde e il bar, manca invece il consumo finale. Il gestore utilizza il prodotto per effettuare un’ulteriore operazione imponibile.
La Corte di Teramo esclude che il bar possa essere considerato un consumatore finale “virtuale”. La disponibilità della macchina e l’impiego diretto delle cialde non bastano perché il caffè viene preparato per essere ceduto a terzi nell’esercizio dell’impresa.
Lo stesso principio è applicabile ai ristoranti e agli altri esercizi che utilizzano le cialde per somministrare bevande alla propria clientela.
Avere una partita Iva non esclude sempre l’aliquota ridotta
La qualifica di consumatore finale non dipende esclusivamente dal possesso della partita Iva.
La risoluzione 103/E ammette l’aliquota del 10% anche quando l’acquirente è un’impresa o un professionista, a condizione che le cialde siano destinate al consumo interno e non a una successiva rivendita o somministrazione commerciale.
Può essere il caso di un datore di lavoro che acquista le cialde per metterle gratuitamente a disposizione dei dipendenti o dei collaboratori attraverso una macchina concessa in comodato dallo stesso fornitore.
In questa situazione l’impresa, pur essendo titolare di partita Iva, rappresenta l’utilizzatore finale della fornitura. La bevanda non viene rivenduta a clienti, ma consumata all’interno dell’organizzazione.
La risoluzione precisa tuttavia che resta ferma l’indetraibilità dell’Iva quando l’acquisto è destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o non presenta i requisiti di inerenza richiesti dall’articolo 19 del Dpr 633 del 1972.
La verifica deve dunque essere effettuata sulla destinazione concreta delle cialde, non sulla sola natura soggettiva dell’acquirente.
Comodato della macchina e vendita delle cialde
Il contratto di comodato disciplinato dall’articolo 1803 del Codice civile consente al cliente di utilizzare gratuitamente la macchina, con l’obbligo di restituirla al termine del rapporto.
Nel settore del caffè, il comodato è normalmente collegato all’impegno ad acquistare le cialde dal soggetto che mette a disposizione l’apparecchio.
Dal punto di vista dell’Iva, questo collegamento commerciale non comporta automaticamente l’applicazione di un’unica aliquota ridotta. Occorre stabilire quale sia la natura dell’operazione e se il cliente riceva una bevanda destinata al consumo oppure acquisti cialde da impiegare nella propria attività.
Quando il cliente è il consumatore finale, la combinazione tra macchina e cialde può assumere la natura di somministrazione. Quando il cliente è un bar che rivende le bevande ottenute, la fornitura delle cialde rimane un passaggio intermedio.
Il confronto con la giurisprudenza europea
La distinzione tra cessione di beni e somministrazione trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nella causa C-231/94, Faaborg-Gelting Linien, la Corte ha affermato che le operazioni di ristorazione sono caratterizzate da un insieme di prestazioni e servizi nel quale la fornitura degli alimenti rappresenta soltanto una componente.
Nelle cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, la Corte ha successivamente precisato che la cessione di alimenti pronti non diventa automaticamente una prestazione di ristorazione. Occorre verificare la presenza di servizi sufficienti a consentire il consumo secondo modalità proprie della somministrazione.
Questi principi non riguardano direttamente il regime italiano delle cialde, ma confermano che la qualificazione Iva dipende dalle caratteristiche sostanziali dell’operazione. La sola presenza di un’apparecchiatura o di un’attività accessoria non è sempre sufficiente a trasformare una cessione di prodotti in una prestazione di servizi.
La sentenza di Teramo è di primo grado
La decisione 159/2026 proviene dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado e potrebbe essere impugnata.
Non rappresenta quindi un orientamento definitivo o consolidato della giurisprudenza di legittimità. La pronuncia assume tuttavia particolare rilievo perché aderisce all’interpretazione già espressa dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni 124/E del 2000 e 103/E del 2016.
Per gli operatori economici, la decisione rende più rischiosa l’applicazione generalizzata dell’aliquota del 10% alle forniture destinate a bar e ristoranti.
In assenza di elementi differenti, la presenza del comodato non appare sufficiente per superare la qualificazione del cliente come soggetto intermedio.
Niente disapplicazione delle sanzioni
La società ricorrente aveva chiesto, in subordine, di non applicare le sanzioni per l’esistenza di condizioni di obiettiva incertezza.
La disapplicazione può essere riconosciuta in base all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 472 del 1997 e all’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente quando la violazione dipende da un’incertezza oggettiva sulla portata della norma.
La Corte di Teramo ha respinto anche questa richiesta. A giudizio del Collegio, la risoluzione 103/E distingue in modo sufficientemente chiaro il consumatore finale dai soggetti coinvolti nei passaggi intermedi.
L’errore interpretativo della società non è stato quindi considerato conseguenza di un quadro normativo oggettivamente incerto. Gli avvisi sono stati confermati anche nella parte relativa alle sanzioni e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Come gestire correttamente le diverse forniture
I fornitori di cialde dovrebbero distinguere i clienti in base all’effettiva destinazione del prodotto.
Per le forniture a famiglie o soggetti che consumano direttamente la bevanda, l’aliquota del 10% può trovare applicazione quando la macchina è concessa in comodato o a noleggio dallo stesso fornitore e la documentazione risulta intestata al medesimo utilizzatore.
La stessa impostazione può essere valutata per imprese e studi professionali che destinano il caffè al consumo interno, senza rivenderlo.
Per bar, ristoranti e altri esercizi che preparano la bevanda per la propria clientela, la vendita delle cialde costituisce invece un passaggio intermedio. In tale rapporto deve essere applicata l’aliquota propria del prodotto, individuata nel 22% dalla sentenza di Teramo.
Occorre evitare classificazioni automatiche basate soltanto sulla presenza della macchina o sulla denominazione attribuita al contratto.
I controlli su contratti e fatture
Il primo controllo riguarda la coincidenza tra il soggetto intestatario del contratto di comodato o noleggio e quello al quale vengono fatturate le cialde.
Deve poi essere verificata la destinazione dei prodotti. Il contratto dovrebbe indicare se le cialde sono utilizzate per il consumo diretto dell’acquirente, per i dipendenti oppure per la somministrazione commerciale a terzi.
Per i clienti che svolgono attività di bar o ristorazione, la semplice dichiarazione di utilizzo diretto potrebbe non essere sufficiente quando quantità acquistate, modalità operative e attività esercitata dimostrano la destinazione alla clientela.
Anche i listini e i sistemi di fatturazione devono distinguere correttamente le operazioni. L’applicazione di un’aliquota errata espone il fornitore al recupero della maggiore Iva, agli interessi e alle sanzioni.
La regola pratica per bar e ristoranti
La conclusione della Corte tributaria di Teramo può essere sintetizzata in modo netto: il comodato della macchina non trasferisce l’aliquota del 10% a ogni vendita di cialde.
Se il caffè viene consumato direttamente dall’acquirente, può configurarsi una somministrazione agevolata. Se le cialde vengono acquistate da un esercente per preparare bevande da vendere alla clientela, il rapporto con il fornitore resta una cessione intermedia soggetta all’aliquota propria del bene.
Per verificare il trattamento dell’Iva sulle cialde di caffè è possibile richiedere un controllo interno dei contratti di comodato, delle anagrafiche dei clienti e delle aliquote utilizzate in fattura. La revisione preventiva consente di correggere le procedure prima di un eventuale accertamento.