Lavoro dipendente, da luglio cuneo fiscale ridotto

Il D.L. 3/2020 introduce, con decorrenza luglio, due trattamenti integrativi finalizzati a ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, abbandonando, dalla medesima data, il bonus Renzi.

I due strumenti individuati dal legislatore sono:

  • un bonus IRPEF (euro 600, per il periodo 1/72020-31/12/2020 – euro 1.200 dal 2021), denominato “somma a titolo di trattamento integrativo” per i redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a € 28.000 (esclusi gli incapienti);
  • una detrazione d’imposta aggiuntiva decrescente, per il periodo 1/7/2020- 31/12/2020, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a euro 28.000 e fino a € 40.000. Dal 2021 occorrerà attendere la revisione strutturale delle detrazioni.

L’art. 1 del decreto introduce un trattamento integrativo da applicare, con decorrenza 1° luglio 2020, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (nuovo bonus IRPEF), aventi le caratteristiche di seguito riportate. Possono beneficiari del nuovo bonus IRPEF:

  • i percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati (risultano invece ricompresi i redditi derivanti da interessi e rivalutazione monetaria);
  • i percettori di redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1 del TUIR. 

Per fruire dell’agevolazione è necessario che:

  • l’imposta lorda riferita ai redditi di cui al punto precedente risulti superiore all’ammontare delle detrazioni d’imposta per i redditi da lavoro (il destinatario della norma non deve essere un “incapiente”, così come già previsto per il Bonus Renzi);
  • il reddito complessivo non superi euro 28.000 (rileva anche la quota del reddito esente previsto per gli impatriati e i ricercatori rientrati dall’estero e deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze).

Il Bonus potrà essere fruito dal 1° luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus Renzi.

L’Ammontare del trattamento integrativo è per il 2020 (1/7 – 31/12) €600,00; dal 2021 €1.200,00 annui. La norma ha quindi carattere strutturale. Detto trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito. Il bonus va rapportato al periodo di lavoro e spetta, come sopra precisato, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. È compito del sostituto d’imposta riconoscere in busta paga ai lavoratori interessati l’ammontare del trattamento integrativo che andrà ripartito fra le retribuzioni erogate dall’1.7.2020.

L’art. 2 del medesimo decreto, in attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni d’imposta, introduce un’ulteriore detrazione fiscale a favore dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, avente le caratteristiche di seguito riepilogate.

I destinatari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, con esclusione delle pensioni) e assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l). 

Ai soggetti destinatari spetta la seguente detrazione d’imposta (ulteriore rispetto a quelle già vigenti):

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; Formula: 480 + 120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000.
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione   spetta   per   la   parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro; Formula: 480 * (40.000 – reddito complessivo) / 5.000.

L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall’1/7 al 31/12/2020.

La detrazione in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati dal sostituto d’imposta che dovrà ripartirla fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio, verificando, in sede di conguaglio (di fine anno o fine rapporto), la spettanza della stessa. Qualora in sede di conguaglio il sostituito rilevi che la detrazione non risulti dovuta (o risulti dovuta in misura inferiore) dovranno procedere al recupero della somma assegnata durante il periodo e qualora detta somma risultasse superiore a 60 euro il recupero dovrà essere effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


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