Lavoro intermittente: tetto di 400 giornate e limiti d’uso

Aggiornato al 9 giugno 2026

In sintesi. Il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata) è il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione e il datore lo chiama solo quando serve (articoli 13-18 del D.Lgs. 81/2015). Si può stipulare con chi ha meno di 24 anni (prestazioni entro il venticinquesimo anno), con chi ha più di 55 anni e per le attività discontinue previste dal contratto collettivo o, in mancanza, dal decreto ministeriale. Fuori da turismo, pubblici esercizi e spettacolo il tetto è di 400 giornate lavorate in un triennio solare presso lo stesso datore: se è superato, il rapporto si converte in impiego a orario pieno senza scadenza. Prima di ogni prestazione va inviata la comunicazione prevista dalla legge; se manca, la sanzione va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Che cosa prevede il contratto a chiamata

L’articolo 13 definisce il contratto intermittente, anche a termine, come l’accordo con cui un lavoratore resta a disposizione del datore, che può usarne la prestazione in modo discontinuo secondo le esigenze indicate dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non le indica, i casi di utilizzo sono fissati con decreto del Ministro del lavoro.

Nei periodi in cui la prestazione non è richiesta il lavoratore non matura né retribuzione né altri diritti collegati. Fa eccezione il caso in cui abbia garantito la propria disponibilità a rispondere alla chiamata: allora ha diritto all’indennità di disponibilità, disciplinata dall’articolo 16. La misura mensile è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore all’importo fissato con decreto ministeriale. L’indennità non entra nel calcolo degli altri istituti di legge o di contratto ed è soggetta a contribuzione previdenziale sul suo importo effettivo.

La disciplina non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 13, comma 5).

Chi può essere assunto: età e attività discontinue

Esistono due vie di accesso. La prima è soggettiva: il contratto può essere concluso in ogni caso con persone di età inferiore a 24 anni, purché lavorino entro il venticinquesimo anno, e con persone di età superiore a 55 anni.

La seconda è oggettiva e riguarda la natura dell’attività. Contano le esigenze discontinue o intermittenti individuate dal contratto collettivo applicato. Se questo tace, si guarda al D.M. 23 ottobre 2004, che per individuare le attività ammesse richiama la tabella allegata al R.D. 2657/1923. Quest’ultima fonte è stata abrogata, come spiegato nel paragrafo seguente.

Cosa cambia dopo la legge 56/2025 sul regio decreto del 1923

La legge 7 aprile 2025, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, in vigore dal 9 maggio 2025) ha abrogato atti normativi prerepubblicani del periodo 1861-1946. Tra questi figura il R.D. 2657/1923, la cui tabella era richiamata dal decreto del 2004. Ne sono nati dubbi sulla possibilità di continuare a usare l’elenco.

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1180 del 10 luglio 2025 e la circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 27 agosto 2025 sono giunte alla stessa conclusione. Il rinvio del D.M. 2004 alla tabella è un rinvio materiale: fissa il contenuto dell’elenco com’era quando il decreto è stato scritto, senza seguire le vicende successive dell’atto richiamato. La tabella resta quindi utilizzabile, anche nel settore turistico, e la legge 56/2025 non incide sulla disciplina del lavoro intermittente. Il Ministero precisa che il D.M. 2004 resta in vigore ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si tratta di un’interpretazione amministrativa: vincola gli uffici ispettivi, ma non è una norma di legge.

Forma del contratto e comunicazione preventiva

Il contratto è scritto ai fini della prova (articolo 15, comma 1). Oltre alle informazioni generali previste per il rapporto di lavoro, deve indicare la natura variabile della programmazione, la durata e le ipotesi che consentono di stipularlo, il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita, la retribuzione e il resto del trattamento spettante, le modalità della chiamata e del preavviso, i tempi di pagamento, le misure di sicurezza e le eventuali fasce orarie predeterminate.

Prima dell’inizio della prestazione, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore comunica la durata alla direzione territoriale del lavoro competente, con sms o posta elettronica (articolo 15, comma 3). Un decreto ministeriale può individuare modalità applicative e ulteriori forme di comunicazione. Se la comunicazione manca, la sanzione amministrativa è da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore e non si applica la diffida, cioè l’invito a regolarizzare prima della multa.

Con cadenza annuale il datore informa le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie sull’andamento del ricorso al contratto, salvo previsioni più favorevoli dei contratti collettivi (articolo 15, comma 2).

Il tetto di 400 giornate in tre anni solari

La legge ammette il contratto, per ogni lavoratore e con lo stesso datore, fino a 400 giornate di lavoro realmente svolte, contate su tre anni solari. Superata la soglia, il rapporto si trasforma: diventa a orario pieno e senza termine (articolo 13, comma 3).

La regola non vale per turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Esempio numerico, con calcoli nostri a scopo illustrativo: un lavoratore di 40 anni, assunto in un’impresa di servizi, lavora 150 giornate nel primo anno, 150 nel secondo e 100 nel terzo. Il totale è 400 e il limite non è superato. Con la 401ª giornata lavorata nel triennio scatta la trasformazione in rapporto a orario pieno senza termine. Contano le giornate in cui la prestazione è resa, non quelle di sola disponibilità.

I divieti dell’articolo 14

Il lavoro intermittente non può essere usato per sostituire lavoratori in sciopero. È vietato anche nelle unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, ci sono stati licenziamenti collettivi che hanno riguardato le stesse mansioni, o dove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario con cassa integrazione per le mansioni interessate. Il divieto vale infine per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

Domande frequenti

Chi può essere assunto a chiamata? Persone con meno di 24 anni (con prestazioni entro i 25), persone con più di 55 anni e lavoratori impiegati in attività discontinue previste dal contratto collettivo o dal decreto ministeriale.

Si può ancora usare la tabella del R.D. 2657/1923, ora abrogato? Secondo la nota INL 1180/2025 e la circolare del Ministero del lavoro 15/2025, sì: il rinvio del D.M. 2004 è materiale e l’abrogazione non incide sulla disciplina.

Quando il rapporto si trasforma in impiego stabile? Quando le giornate lavorate presso lo stesso datore superano 400 nel triennio solare, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Che cosa succede se non si fa la comunicazione prima della prestazione? Si applica una sanzione da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore, senza diffida.

Fonti

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15 e 16, testo vigente letto su Normattiva. Legge 7 aprile 2025, n. 56, estremi letti su Normattiva. Circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 27 agosto 2025, letta da copia pubblicata da Diritto Bancario. Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025, non letta direttamente: contenuto riscontrato tramite la circolare, Fiscal Focus (14 luglio 2025) e EC News (2 settembre 2025). Non letti: testo del D.M. 23 ottobre 2004 e della tabella del R.D. 2657/1923. Le citazioni di giurisprudenza presenti nella versione precedente sono state tolte perché non riscontrate.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Giugno 9, 2026

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