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Lavoro irregolare, sanzioni aumentate fino al 40 per cento

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: vengono aumentati i dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; vengono inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


L’incremento si articola in tre casi:

  • 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;
  • 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);
  • le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscono al lavoro sommerso con una “maxisanzione”, nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l’occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. 


Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di mano d’opera che è punito, dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell’utilizzatore.


Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. 


Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.
Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.


Dalla stessa data, invece, l’incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

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