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Legge di Bilancio 2021, a regime l’extra detrazione sui redditi fino a 40mila euro

 

Diventa strutturale l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro annui, inizialmente introdotta solo per il secondo semestre dell’anno scorso.

 

Il decreto è quello con cui lo scorso anno è stato introdotto un nuovo meccanismo per abbattere il cuneo fiscale che interessa le buste paga. L’intervento ha previsto, con decorrenza 1° luglio 2020, la sostituzione del bonus Renzi mediante l’adozione di due misure alternative: un trattamento integrativo e una detrazione fiscale. Il trattamento integrativo è nato come strutturale ed è pari a 1.200 euro l’anno. Si riproporziona in base alla durata del rapporto di lavoro e viene riconosciuto in misura costante (sempre 1.200 euro) per redditi complessivi sino a 28mila euro. Superata la soglia subentra l’ulteriore detrazione che è stata inizialmente limitata al 31 dicembre 2020, seppure con l’impegno di renderla stabile successivamente.

 

Ne possono beneficiare i lavoratori subordinati (oltre ai soggetti che percepiscono un reddito assimilato) che, dopo l’applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, pagano Irpef residuale e che ricevono un reddito annuo complessivo non superiore ai 28mila euro. Sono esclusi i cosiddetti incapienti cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui. Recentemente è stato previsto che il sostituto d’imposta possa riconoscere il beneficio, se spettante, quando l’incapienza si realizza per il ricorso agli ammortizzatori sociali targati Covid-19, facendo riferimento alla normale retribuzione contrattuale.

 

La facilitazione è pari a 1.200 euro per anno e si riproporziona in base alla durata del rapporto di lavoro. È il datore di lavoro a riconoscerla automaticamente e a verificarne la spettanza, con il compito di apportare i necessari aggiustamenti in occasione dei conguagli fiscali.

 

Nel reddito complessivo utile per il riconoscimento degli aiuti, si deve includere anche la quota di imponibile esente prevista a favore dei docenti e dei ricercatori che, già all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia nonché la parte considerata non imponibile dallo speciale regime per i lavoratori impatriati. Si può, invece, escludere il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Infine, si ricorda che il lavoratore può rinunciare al bonus; in tal caso è consigliabile che espliciti la sua volontà in forma scritta.

 

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