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Legge di Bilancio 2021, Esenzione sui dividendi anche per Oicr Ue e See

 

Esenzione sui dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate estesa agli investimenti diretti degli Oicr Ue/See in società italiane.

 

Con riguardo ai dividendi, il comma 631 modifica l’articolo 27, comma 3 del Dpr 600/1973, aggiungendo un periodo che dispone che la ritenuta sui dividendi prevista nella misura del 26% non si applichi ai dividendi corrisposti ad Oicr di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (Ucits IV) e a Oicr, non conformi alla medesima, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito in base alla direttiva 2011/61/Ue (Aifmd), istituiti in Paesi Ue e See collaborativi. L’esenzione si estende anche all’imposta sostitutiva sui dividendi corrisposti da società quotate in forza del richiamo dell’articolo 27-ter del Dpr 600/1973 alla norma emendata.

 

Quanto alle plusvalenze invece, il comma 633 prevede che non concorrano a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, realizzate dagli Oicr esteri aventi i requisiti descritti in precedenza. Per le altre plusvalenze di natura finanziaria l’esenzione è già prevista dall’articolo 5, comma 5 del Dlgs 461 del 1997.

 

Tali modifiche sono state apportate per eliminare la discriminazione esistente tra gli Oicr italiani e gli Oicr Ue/See con riguardo al differente trattamento fiscale applicabile ai dividendi e plusvalenze di fonte italiana (Eu Pilot 8105/15/Taxu). Infatti, l’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir già prevede un’esenzione applicabile agli Oicr italiani, riguardante anche dividendi e plusvalenze, che è condizionata alla circostanza che il fondo o il gestore sia vigilato. L’assenza di un trattamento fiscale equivalente per gli Oicr Ue/See aventi caratteristiche analoghe sarebbe contrario al diritto Ue in quanto violerebbe, inter alia, la libertà di circolazione dei capitali.

 

L’esenzione deve riguardare anche i dividendi e le plusvalenze relativi ad investimenti diretti in società veicolo italiane effettuati da fondi immobiliari Ue o See il cui gestore sia sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva stessa.

 

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