Donne e giovani sono i principali destinatari degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge 178/2020.
Per quanto riguarda i giovani, l’incentivo è costituito dall’esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui. Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel biennio 2021-2022. L’esonerò sarà concesso a condizione che i lavoratori non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data della prima assunzione e che il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi di dipendenti inquadrati con uguale qualifica nella stessa unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione. Analogamente, non è possibile accedere al beneficio qualora si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi per le stesse mansioni e sedi di lavoro nei nove mesi successivi all’assunzione incentivata. Il beneficio scatta anche per la contrattualizzazione di una persona precedentemente assunta da un’altra azienda con la fruizione parziale dello sgravio contributivo. In questo caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 anni al momento della nuova assunzione. Per effetto del richiamo della norma originaria dell’incentivo, sono esclusi dall’esonero i premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A fini pensionistici resta ferma l’aliquota per il calcolo figurativo dei contributi. La durata massima dell’esonero è estesa a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per quanto riguarda le assunzioni di donne a tempo indeterminato effettuate nel 2021-2022, la legge di Bilancio prevede l’esonero contributivo del 100% nello stesso limite massimo di 6mila euro annui, per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. La durata massima è 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già incentivato, spetta per un totale complessivo di 18 mesi. La decontribuzione viene riconosciuta a condizione che le donne siano residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata e siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che svolgano la loro attività in un settore con una disparità occupazionale di genere superiore al 25 per cento. Spetta invece per tutte le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure se disoccupate da oltre 12 mesi, over 50, ovunque residenti. Le assunzioni agevolate di donne devono determinare un incremento occupazionale netto determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. In caso di assunzioni a tempo parziale, l’incremento occupazionale è calcolato in base al rapporto tra il numero delle ore del part time e il numero totale di ore del normale orario di lavoro a tempo pieno. Nel caso di gruppi societari civilisticamente definiti (articolo 2359 del Codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale è determinato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati nelle società controllate o collegate. La legge di Bilancio ha inoltre confermato l’esonero contributivo, già in vigore negli ultimi mesi del 2020, per i lavoratori dipendenti, anche già in forza alle aziende, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nella misura del 30% fino al 2025, per poi scendere al 20% nel 2026-27 e al 10% nel biennio successivo.
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