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Librerie, credito d’imposta misurato sulle imposte locali

 

La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e in qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5% del prezzo apposto, che può essere elevato fino al 15% per i libri adottati come testi scolastici.

 

I limiti massimi di sconto si applicano anche nel caso di vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre non si applicano alle vendite di libri nelle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

 

Per un solo mese all’anno (escluso dicembre), per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore, ma comunque non superiore al 20% del prezzo di copertina. In uno dei mesi individuati dal decreto del Mibact, una sola volta all’anno, anche i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15%.

 

La legge 15/2020 incrementa il credito d’imposta dal 2020, introdotto dall’articolo 1, comma 319, della legge 205/2017, a favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1.

 

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018.

 

Il credito d’imposta è al massimo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri operatori.

 

Gli esercenti, per poter accedere al credito di imposta, devono:

  1. a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
  2. b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale;
  3. c) avere sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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