Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato ulteriormente per alcune categorie di imprese (tra cui l’industria tessile).
A partire dal 1° luglio 2021 una parte di datori di lavoro potrà nuovamente avvalersi della facoltà di riorganizzare o ridurre il personale in forza. Tuttavia, permangono rilevanti eccezioni per molte imprese. Il c.d. Decreto Sostegni, ha previsto due diversi termini finali del blocco dei licenziamenti:
- il 30 giugno 2021 per i datori di lavoro che usufruiscono delle integrazioni salariali “standard”, ossia Cigo e Cigs (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, edili, imprese artigiane, ecc.) (vd. art. 8, comma 9);
- il 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro coperti dagli altri strumenti di integrazione salariale (Cig in deroga; assegno ordinario del FIS – Fondo di Integrazione Salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali; CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli).
A tale normativa si è aggiunto, dapprima, il Decreto Sostegni bis e, da ultimo, il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, che hanno introdotto ulteriori proroghe del divieto di licenziamenti per determinate categorie di imprese. In particolare, è espressamente preclusa la possibilità di avviare licenziamenti collettivi e di recedere dal contratto individuale di lavoro per giustificato motivo oggettivo:
- sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco nn. 13, 14 e 15;
- sino al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro dei settori del commercio, del turismo e degli stabilimenti termali (ai quali già si applicherebbe la proroga del blocco sino al 31 ottobre 2021) che a partire dal 26 maggio 2021 richiedono e ottengono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 previsto dall’art. 43 del D.L.. n. 73/2021;
- per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 per quei datori di lavoro (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, edili, imprese artigiane, ecc.) che a partire dal 1° luglio 2021 presentano domanda di Cigo o di Cigs ai sensi degli artt. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015, avvalendosi dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale riconosciuto dall’art. 40, comma 3 del D.L. n. 73/2021;
- per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale (massimo 13 settimane) fruito entro il 31 dicembre 2021 per quei datori di lavoro (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, edili, imprese artigiane, ecc.) che, avendo raggiunto i limiti di utilizzo previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, presentano, ai sensi dell’art. 40-bis del D.L. n. 73/2021, domanda trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale), 12 (durata Cigo) e 22 (durata Cigs) del citato d.lgs. n. 148/2015 al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica.
Seppur non espressamente previsto dal legislatore, il divieto di licenziamento opererà anche nei confronti di quelle imprese industriali e artigiane che, avendo subito nel primo semestre del 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, dopo aver sottoscritto un contratto di solidarietà difensivo, presentino domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva) e 21 (causali di intervento Cigs) del D.Lgs. n. 148/2015, al fine di ottenere un trattamento speciale di integrazione (pari al 70% della retribuzione), anche questo non soggetto al pagamento del contributo addizionale, per una durata massima di 26 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2021.
Restano comunque esclusi dai divieti e, quindi, possono essere legittimamente intimati in qualsiasi momento i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (anche in caso di fallimento o di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività), quelli che riguardano il personale già impiegato nell’appalto che sia riassunto, a seguito del subentro, dal nuovo appaltatore nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro incentivate da un accordo collettivo aziendale stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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