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Locazioni brevi: dal 2024 cambia l’aliquota della cedolare secca

 

La legge di bilancio 2024 ha stabilito che l’aliquota della cedolare secca passa dal 21% al 26% per i contratti di locazione breve per i quali si opta per l’imposizione sostitutiva. Tuttavia, c’è la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 21% per un solo immobile destinato a locazione breve, a condizione che lo si indichi in dichiarazione dei redditi.

 

Questo regime fiscale si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, direttamente o tramite intermediari, come agenzie immobiliari o portali online. Sono assimilati alle locazioni brevi anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi.

 

La legge di bilancio 2024 non ha modificato l’ammontare della ritenuta alla fonte del 21% che gli intermediari devono operare sui canoni o corrispettivi pagati ai locatari, ma ha previsto che la ritenuta si consideri sempre a titolo di acconto e non più di imposta.

 

Inoltre, la legge di bilancio 2020 aveva introdotto una presunzione di natura imprenditoriale per chi destina alla locazione breve più di 4 immobili per ciascun periodo di imposta. In questo caso, non si può applicare la cedolare secca né la disciplina delle locazioni brevi.

 

In sintesi, ecco le novità fiscali per le locazioni brevi dal 2024:

  • aliquota della cedolare secca al 26% per tutti i contratti di locazione breve per i quali si opta per l’imposizione sostitutiva;
  • aliquota della cedolare secca al 21% per un solo immobile destinato a locazione breve, se indicato in dichiarazione dei redditi;
  • ritenuta alla fonte del 21% sempre a titolo di acconto e non più di imposta;
  • esclusione dalla cedolare secca e dalla disciplina delle locazioni brevi per chi destina alla locazione breve più di 4 immobili per ciascun periodo di imposta.

 

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