MISE, investimenti in Pmi e start-up innovative

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 dicembre 2020 contenente le modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Decreto Rilancio n. 34/2020, che integrando rispettivamente, il Dl n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del Dl n. 3/2015 con il comma 9-ter, hanno previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di Start up e Pmi innovative.

 

L’agevolazione fiscale viene concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella detrazione del 50% dall’Irpef delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative, in particolare:

  • l’investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;
  • l’investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

 

L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

 

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

 

 

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