Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 dicembre 2020 contenente le modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Decreto Rilancio n. 34/2020, che integrando rispettivamente, il Dl n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del Dl n. 3/2015 con il comma 9-ter, hanno previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di Start up e Pmi innovative.
L’agevolazione fiscale viene concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella detrazione del 50% dall’Irpef delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative, in particolare:
L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.