Sono state emanate le disposizioni attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Si ricorda che l’articolo 44, comma 1- septies, Dl 34/2020 ha previsto un bonus per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.
Il bonus spetta a condizione che le persone fisiche abbiano consegnato, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), come previsto dall’articolo 1, comma 1032, legge 145/2018.
Il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei familiari in questione.
Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all’Amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, non ancora emanato. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli agevolabili.
L’agenzia, sulla base del fondo stanziato e dell’ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con apposito provvedimento, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente. L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).
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