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Modalità di fruizione del congedo Covid nei casi di quarantena del figlio

 

Il D.L. n. 111/200 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.

 

L’Inps interviene per regolamentare le modalità con cui è possibile beneficiare del congedo COVID nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza e nei casi in cui l’autorità sanitaria abbia adottato un provvedimento di quarantena del figlio in luoghi diversi dal presso scolastico. Il diritto ad astenersi dal rendere la prestazione lavorativa, con riconoscimento del relativo congedo COVID nella misura del 50% della retribuzione, viene riconosciuto in via alternativa al lavoro agile nei casi di quarantena del figlio ed è disciplinato dal novellato articolo 21 bis del D.L. 104/2020, il quale nella versione attuale, amplia fino a dicembre 2020 la possibilità di beneficiare del trattamento di congedo (o di lavorare in modalità agile) estendendola non solo ai casi di quarantena scolastica ma anche quando si verifichi la sospensione dell’attività didattica a in presenza (D.L. 137/2020) e nei casi in cui il contagio del figli sia avvenuto in luoghi diversi dalla scuola (Legge 126/2020 di conversione del D.L Agosto). L’Istituto, nel confermare le modalità operative già diffuse attraverso con la precedente circolare n. 116/2020, fa sapere che fornirà con un successivo atto le istruzioni in merito alla determinazione del congedo straordinario nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

 

L’art. 22 del D.L. 137/2020 ha elevato fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante il periodo di quarantena disposta per il figlio e allo stesso tempo, riconosce ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto ad indennizzi (e di contribuzione figurativa) mantenendo però il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per effetto della nuova disciplina i genitori di figli fino ai 14 anni mantengono il diritto al congedo straordinario nei casi di provvedimenti di quarantena scolastica mentre per le stesse ipotesi nel caso il minore abbia un’età compresa tra i 14 ed i 16 anni viene riconosciuto unicamente il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, ma senza diritto al congedo. Le modifiche apportate all’art. 21 bis del Decreto Agosto da parte D.L. 137/2020 attengono inoltre al riconoscimento del diritto al lavoro in modalità agile o in alternativa alla fruizione del congedo, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. L’ampliamento del diritto al congedo nei casi di quarantena del figlio per contatto avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico è stato introdotto invece dalla legge 126/2020 di conversione del D.L 104/2020.

 

Il novellato art. 21 bis, D.L. 104/2020 amplia la possibilità di fruire del congedo Covid-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ai casi in cui il contatto sia avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Tali ipotesi quindi si aggiungono alla precedente previsione la quale contemplava unicamente l’ipotesi di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico. L’Inps fa sapere che per poter fruire del congedo straordinario, sia in caso di contatto scolastico, sia nelle altre ipotesi previste, è necessario che il provvedimento di quarantena sia stato disposto con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. In merito alla collocazione temporale del diritto al congedo straordinario, viene specificato che per i casi di quarantena disposta per contatto verificatosi nei luoghi diversi dal plesso scolastico si potrà fruire del congedo solo dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge 126/2020 di conversionedel D.L. 104/2020. Il diritto all’astensione, decorrendo dal 14 ottobre 2020 esclude eventuali periodi di quarantena “ampliata” disposti prima di tale data, ne consegue che restano fuori dall’estensione eventuali casi di assenza dal lavoro avvenuti in data antecedente a quella indicata.

 

L’ampliamento del diritto al congedo straordinario Covid viene esteso anche ai casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. A tal fine tuttavia è necessario che il provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza sia stato disposto a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Il diritto al congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del minore di 14 anni può essere fruito solo per eventi decorrenti dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.L. 137/2020.

 

Il genitore non può beneficiare dei congedi per quarantena scolastica, anche ampliata o per sospensione delle attività didattiche in presenza quando l’altro genitore:

  • presti la propria attività in modalità agile, ad esclusione dei casi in cui il diritto al lavoro agile sia legato alla presenza di altro figlio in condizioni di disabilità grave (art. 39, D.L. 18/2020).
  • stia beneficiando del congedo straordinario Covid per quarantena scolastica, anche allargata, o per sospensione dell’attività didattica in presenza.
  • L’altro genitore non presti alcuna attività lavorativa

L’unica ipotesi di fruizione contemporanea del congedo in commento riguarda i figli conviventi, ma nati da altri rapporti, a patto che l’altro genitore non sita lavorando in modalità agile o beneficiando del medesimo congedo. Lo stesso comma 5 dell’articolo 21 bis del D.L. n. 104/2020 dispone infatti che “l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.

 

Gli aventi diritto, ai fini della presentazione della domanda di congedo straordinario per i casi di quarantena allargata didattiche, potranno avvalersi:

  • tramite i servizi telematici INPS a disposizione del cittadino
  • tramite contact center
  • tramite patronato

Per la presentazione delle domande di congedo causato dalla sospensione delle attività didattiche occorre invece aspettare una nuova specifica circolare esplicativa.

 

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