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Saldo Imu 2020, versamento entro il 16 dicembre

 

Quest’anno non si dovrà più pagare la Tasi in quanto la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha disposto l’unificazione dell’Imu e della Tasi (commi da 738 a 783), ponendo così fine all’irragionevole sovrapposizione dei due prelievi e semplificando quindi la vita a Comuni e contribuenti. Il testo della nuova Imu raccoglie in un unico documento gran parte delle norme preesistenti, confermando presupposti impositivi e modalità di calcolo della vecchia Imu, ma con alcuni chiarimenti e con modifiche apparentemente innocue ma che di fatto cambiano lo scenario con notevoli ricadute operative.

 

L’anno 2020 è stato inoltre caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in corso, per cui il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire a sostegno delle attività economiche interessate dalle restrizioni, prevedendo l’esonero dalla prima rata Imu 2020 per il settore del turismo e dello spettacolo, poi esteso alla seconda rata Imu 2020 anche ad altre attività. Al riguardo si segnala in primo luogo l’articolo 177 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), che esonera dal versamento della prima rata Imu 2020, sia per la quota statale che per quella spettante ai Comuni, le seguenti categorie di immobili:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali, fluviali) nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, bed & breakfast, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La disposizione agevolativa fa esplicito riferimento ai proprietari degli immobili, non considerando che la soggettività passiva dell’Imu riguarda i possessori, cioè una platea più ampia di soggetti costituiti dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Ciò comporta che il beneficio si applichi solo ad una parte dei possessori (i proprietari) escludendo tutti gli altri. In sede di conversione in legge l’esonero della prima rata Imu 2020 è stato esteso agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

Con l’articolo 78 del Dl 104/2020 è stato disposto l’esonero dal pagamento della seconda rata Imu 2020 per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo (per questi ultimi si ricorda che non era previsto l’esonero della prima rata 2020). Altra novità prevista dall’articolo 78 del Dl 104/2020 riguarda l’esonero dell’Imu per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, relativamente agli anni 2021 e 2022, esonero tuttavia subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. In sede di conversione in legge è stato chiarito che l’esenzione della seconda rata Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del Dl 34/2020.

 

Con l’articolo 9 del Dl 137/2020 (decreto Ristori 1) si è avuta un’ulteriore estensione delle agevolazioni Imu, rispetto a quanto già disposto con i Dl 34/2020 e 104/2020 (immobili ad uso turistico, fiere, discoteche, cinema e teatri), con l’esonero dalla seconda rata Imu anche a favore dei pubblici esercizi e di diverse altre attività di servizio (indicate in un apposito allegato), le cui aperture sono limitate o impedite dalle nuove misure di sicurezza sanitaria. L’agevolazione è limitata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli esercenti delle attività.

 

Infine, con l’articolo 5 del Dl 149/2020 (decreto “Ristori 2) viene estesa la cancellazione della seconda rata Imu 2020 alle attività economiche indicate nell’apposito allegato e ubicate nelle zone rosse, oggetto dei provvedimenti restrittivi derivanti dal Dpcm del 3 novembre scorso e dalle ordinanze del ministro della Salute. Anche in questo caso l’agevolazione è limitata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli esercenti delle attività.

 

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