Nomadi digitali e impatriati: partita IVA, residenza e accesso nel 2027

Per un nomade digitale autonomo, la richiesta della partita IVA discende dalla disciplina del soggiorno e dall’attività esercitata. Non costituisce invece una prenotazione dell’agevolazione impatriati: aprirla nel 2026 non è un requisito autonomo per fruire del beneficio nel 2027. Occorre stabilire quando si acquisisce la residenza fiscale e verificare tutti i requisiti del regime sul reddito prodotto in Italia.

Risposta breve: l’apertura anticipata non crea il beneficio

Il caso riguarda un cittadino britannico che arriva in Italia con un permesso per nomadi digitali e prevede di diventare fiscalmente residente nel 2027. La risposta richiede di separare il titolo di soggiorno, l’inizio dell’attività autonoma e il trasferimento della residenza fiscale: nessuno dei tre certifica automaticamente gli altri.

L’articolo 6 del decreto del 29 febbraio 2024 prevede che la Questura generi il codice fiscale al rilascio del permesso e che i nomadi digitali richiedano anche l’attribuzione della partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/1972. L’obbligo non nasce dalla volontà di utilizzare il regime impatriati. Per fissare la data da dichiarare bisogna ricostruire l’attività effettivamente svolta, senza rinviarla artificialmente all’anno ritenuto fiscalmente più conveniente.

La norma sugli impatriati non richiede una partita IVA aperta nel periodo precedente al trasferimento. Una posizione IVA avviata nel 2026 non prova quindi né la residenza nel 2027 né il possesso delle condizioni agevolative. Il regime del reddito e gli adempimenti IVA devono essere impostati ciascuno sulla propria disciplina, evitando di trattare la semplice apertura come un’opzione che garantisca cinque anni di beneficio.

Residenza fiscale: prima va ricostruito il 2026

L’ipotesi di acquisire la residenza soltanto nel 2027 deve essere verificata sui fatti. L’articolo 2 del TUIR considera residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia la residenza civilistica, il domicilio definito dalla norma oppure la presenza fisica. Sono criteri alternativi; il conteggio della presenza comprende anche le frazioni di giorno. La data del permesso non sostituisce questa verifica.

Nel fascicolo del trasferimento conviene ricostruire gli ingressi e le uscite, la disponibilità dell’abitazione, dove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari e la situazione anagrafica. Un arrivo nella seconda parte dell’anno non consente da solo una conclusione: possono esistere altri collegamenti rilevanti. Se emerge una doppia residenza, occorre esaminare anche la convenzione applicabile, senza attribuire alla cittadinanza una funzione decisiva.

Se la prima residenza fiscale italiana è effettivamente il 2027, il periodo ordinario di fruizione parte da quell’anno e prosegue nei quattro successivi, alle condizioni richieste. Se invece il trasferimento fiscale è già avvenuto nel 2026, il calendario va ricostruito da quella annualità. Spostare la fatturazione o la data di apertura non modifica automaticamente l’anno del trasferimento: questa distinzione evita di conteggiare una durata maggiore di quella spettante.

Requisiti impatriati e nuova numerazione dal 2027

Per il 2026 il riferimento è l’articolo 5 del Dlgs 209/2023; dal 1° gennaio 2027 la disciplina è contenuta nell’articolo 225 del testo unico approvato dal Dlgs 117/2026. La nuova numerazione non trasforma il permesso per nomadi digitali in un’agevolazione fiscale automatica. Il testo include i redditi professionali prodotti in Italia e prevede, entro il limite annuo di 600mila euro, il concorso ordinario al reddito complessivo nella misura del 50%.

Tra le condizioni figurano la precedente non residenza fiscale in Italia per tre periodi d’imposta, il lavoro svolto prevalentemente in Italia e l’elevata qualificazione o specializzazione richiesta dalla legge, con l’alternativa prevista per l’attività di ricerca nell’intelligenza artificiale. Quando il lavoro prosegue per lo stesso soggetto o gruppo dell’impiego estero, il requisito di permanenza fuori dall’Italia può salire a sei o sette periodi: va esaminata la storia del rapporto.

I documenti ottenuti per il soggiorno possono aiutare la raccolta, ma devono essere confrontati con i requisiti fiscali. Per un trasferimento nel 2027, il controllo ordinario della precedente residenza riguarda il 2024, 2025 e 2026; nei casi rafforzati la ricostruzione è più lunga. La riduzione al 40% della quota imponibile richiede le specifiche condizioni relative al figlio minore. Anche l’impegno e il mantenimento della residenza hanno conseguenze autonome in caso di successivo trasferimento all’estero.

Regime del reddito e attività: come impostare la scelta

Nel linguaggio corrente si parla di regime semplificato per indicare la gestione ordinaria di un professionista. Ai fini della scelta conta però come il reddito viene determinato e assoggettato a imposta. La riduzione impatriati opera sul reddito agevolabile che concorre al reddito complessivo: non si deve presumere che si sommi a un’imposta sostitutiva applicata sul medesimo reddito. La convenienza va calcolata dopo aver verificato l’accesso ai regimi considerati.

L’eventuale forfettario richiede una verifica separata, anche rispetto alla posizione di non residente nell’anno di arrivo e alle cause ostative. Il permesso per nomadi digitali non elimina tali condizioni. Questo approfondimento non conclude che il contribuente possa adottarlo nel 2026 né che un passaggio successivo sia sempre consentito: mancano i dati individuali su residenza, compensi e rapporti lavorativi. La scelta non può essere ricavata dalla sola intenzione di stabilirsi in Italia.

La risposta 66/2025 dell’Agenzia, riferita al nuovo regime, chiarisce che non occorre più un collegamento funzionale fra trasferimento della residenza e inizio dell’attività agevolabile. I requisiti possono maturare successivamente, nei periodi residui di fruizione. È un chiarimento sulla decorrenza, non una proroga del quinquennio: prima di fatturare conviene predisporre una cronologia distinta per soggiorno, attività, residenza e redditi, indicando per ogni annualità il trattamento concretamente verificato.

In sintesi

Il nomade digitale autonomo deve gestire la richiesta della partita IVA secondo la propria disciplina. L’apertura nell’anno precedente non costituisce un requisito aggiuntivo per il regime impatriati. Per il 2027 servono la verifica della prima residenza fiscale italiana, della storia estera, della qualificazione e del lavoro svolto in Italia. La decisione fiscale viene dopo questa ricostruzione, non dopo la sola consegna del permesso.

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Tiziano Beneggi

Ottobre 17, 2026

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