La nuova edizione della rivalutazione varata definitivamente con la conversione in legge del Dl 104/2020, grazie alla possibilità di rivalutare anche solo civilisticamente il valore dei beni e al basso costo che deve sostenere chi sceglie di attribuire all’operazione anche efficacia fiscale (sostitutiva al 3%), si pone come un’opzione di estremo interesse per un gran numero di imprese individuali e di società di persone.
I vantaggi
La rivalutazione trova la sua ratio nella possibilità per le imprese di disporre di uno strumento tecnico e legale per poter rafforzare la composizione del patrimonio netto in considerazione dei probabili effetti negativi, sulle chiusure del 2020, delle perdite conseguenti alla crisi pandemica da Covid 19.
Per le imprese Irpef, però, la stessa rivalutazione può consentire di porre rimedio ai casi in cui i soci (o l’imprenditore individuale) hanno nel corso degli anni operato prelevamenti “in conto utili” dall’impresa senza la successiva copertura dai risultati di esercizio. Tali prelievi sono il più delle volte rappresentati nell’attivo dello stato patrimoniale come crediti e vi stazionano per lungo tempo dato che difficilmente trovano una copertura per effetto della restituzione. Se l’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione è capiente per dare una copertura a queste poste, è possibile, nella sostanza, attribuire ai soci o all’imprenditore individuale la riserva da rivalutazione. Laddove si sia optato per la rivalutazione solo civilistica, questa operazione non determina effetti fiscali in capo ai soci o all’imprenditore individuale. Se, invece, si è scelto di attribuire alla rivalutazione anche efficacia fiscale, la neutralità della compensazione presuppone che il saldo attivo sia stato affrancato.
Ipotizzando di chiudere il cerchio fiscale della rivalutazione affrancando anche il saldo attivo, il costo complessivo per i soggetti in contabilità ordinaria ammonta al 13 per cento. Tale prelievo sostituisce Irpef, addizionali e Irap e quindi una fiscalità ordinaria che sugli stessi valori in taluni casi potrebbe anche superare il 50 per cento. Inoltre la riduzione del reddito d’impresa ottenuta grazie al riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni, consente di ridurre anche la base di commisurazione per i contributi previdenziali, la cui misura, per chi non supera il massimale, può essere significativa.
Ancora più conveniente può essere la rivalutazione per le imprese in contabilità semplificata. Per costoro, non generandosi alcuna iscrizione di una riserva da rivalutazione, non si pone nemmeno il problema di corrispondere il 10% per l’affrancamento del saldo attivo, per cui con la sola corresponsione del 3% si ottiene la piena efficacia fiscale della rivalutazione. È bene ricordare che questi soggetti, non essendo tenuti alla redazione del bilancio, devono comunque predisporre un prospetto dal quale devono risultare i valori di carico dei beni rivalutati e l’ammontare della rivalutazione effettuata. Il prospetto può essere redatto in forma libera senza necessità di essere bollato o vidimato e va esibito nel caso di richiesta in sede di controllo.
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