Per ridurre la situazione debitoria fiscale dell’impresa va sfruttata la normativa in vigore dal 15 luglio per effetto del Dlgs 83/2022, recante modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La riforma incrementa e rafforza le chance di ridurre i debiti tributari dell’impresa in difficoltà finanziaria, ma che può essere rilanciata sul mercato, intervenendo sulle attività , passività o sul capitale, oppure effettuando operazioni straordinarie.
La transazione è esperibile in seno a tutte le tipologie di accordi di ristrutturazione anche quelli di nuovo conio ed è condizionata soltanto al requisito della convenienza per l’erario, da certificarsi nell’attestazione resa dal «professionista indipendente», raffrontando il pagamento parziale o dilazionato rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale, poi «oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale» in sede di omologa anche forzosa. La transazione può accedere non soltanto al concordato preventivo, ma anche a tutti gli strumenti di negoziazione:
- gli accordi di ristrutturazione con i creditori aderenti con quorum del 60%;
- gli «accordi di ristrutturazione agevolati», cioè premiati con quorum di creditori aderenti ridotto alla metà , qualora non siano richieste né la moratoria né le nuove misure protettive temporanee;
- i revisionati «accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa», con quorum rafforzato dei creditori aderenti al 75 per cento.
Possono essere annullati tutti gli atti erariali, emanati ed emanandi – Pvc, inviti al contraddittorio, cartelle, atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati indebitamente in compensazione – sia quelli divenuti definitivi, sia quelli per i quali pendono le relative controversie.
La latitudine e l’elasticità degli accordi di ristrutturazione è tale da consentire all’impresa di selezionare, escludendole dalla proposta, talune controversie potenziali o già incardinate reputate fondate, purché ci sia un adeguato fondo rischi; tutto ciò, come accennato, anche «in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria», facendosi affidamento sul sindacato, comunque meno invasivo, del tribunale.
Infine, possono giocare un ruolo positivo anche i provvedimenti afferenti il rimborso e/o le agevolazioni, come ad esempio il patent box, i crediti di imposta R&S e simili, nel senso che – qualora spettanti – sono comunque monetizzabili per diminuire l’importo dovuto a titolo transattivo. In definitiva, la falcidia o anche la dilazione di pagamento impattano su tutti i tributi, le relative sanzioni, gli interessi, gli aggi e gli accessori della riscossione, compresi i tributi di pertinenza dell’Ue (Iva inclusa); in modo paradossale ed anacronistico, fa tuttora eccezione la finanza locale, però l’Irap è inclusa.
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