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Nuovo credito ricerca e sviluppo, coperti anche i progetti già iniziati

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, il Dm 26 maggio 2020 che attua il Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020. La legge ha introdotto tre crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), con natura volumetrica e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta. I tre bonus sono così riepilogabili:

  1. in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in R&S, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014, identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse;
  2. in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto al 10%, sempre nel limite di 1,5 milioni;
  3. in misura pari al 6% e nel massimo di 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

 

Il Dm 26 maggio 2020 si sofferma su punti di interesse per le imprese:

  • i criteri tecnici per la identificazione e classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. Poiché tali criteri sono diversi tra di loro, sarà necessario individuare analiticamente i progetti di ricerca in modo da poter allocare correttamente le spese sostenute e le relative percentuali/massimali del credito;
  • l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Il Dm individua gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica in modo esemplificativo, ma sufficientemente esaustivo;
  • la possibilità di fruire del beneficio in caso di continuazione nel 2020 di attività iniziate in periodi d’imposta precedenti, per tutti e tre i crediti d’imposta;
  • i criteri di documentazione, determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili, che devono rispettare, come prima, le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir e devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Lo stesso articolo 6 del decreto ministeriale specifica le regole per la determinazione e documentazione delle spese del personale (fogli presenza), delle quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software (dichiarazione del legale rappresentante), dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori, che non possono eccedere il 50% del compenso fisso ordinario e che rilevano solo previo il pagamento dell’’intero compenso fisso (dichiarazione del legale rappresentante).

 

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