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Nuovo Dpcm, coprifuoco alle 22, nelle zone rosse lockdown di 15 giorni: il testo valido fino al 3 dicembre

 

Il Dpcm è stato firmato nella notte di martedì dal premier, Giuseppe Conte. Nel provvedimento sono presenti sia delle norme valide per tutto il territorio nazionale, sia delle norme che varranno a livello regionale. Resta, quindi, il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel testo.

Le norme entreranno in vigore dal 6 (e non più dal 5) novembre e fino al 3 dicembre.

 

Le norme valide in tutta Italia

Tra le norme di livello nazionale ci sono:

  • limitazione della circolazione delle persone — il cosiddetto «coprifuoco» — alle 22;
  • ritorno dell’autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica);
  • sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure;
  • concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni «a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica»;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;
  • resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

 

Che cosa succede nelle Regioni?

Il decreto affida al ministro della Salute la responsabilità di stabilire «ulteriori misure di contenimento del contagio» nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni. Si intitola «Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno» e prevede diversi scenari, in base a una serie di criteri (21) che sono vagliati dal ministero della Salute.

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio (lo chiameremo «arancione», ma nel documento si usa la dicitura «livello 3») accadrà questo:

  • sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
  • sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

 

Che cosa succede nelle zone rosse?

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (lo chiameremo «rosso», ma nel documento si usa la dicitura «livello 4») accadrà questo:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
  • chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
  • chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
  • sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona «rossa», vi rimarrà per due settimane almeno. Attenzione: il meccanismo è «semiautomatico», nel senso che ogni Regione si collocherà in uno scenario («arancione» o «rosso») in base a criteri oggettivi.

 

Le Regioni che — ad oggi, e prima del suddetto «contraddittorio» — sarebbero a rischio lockdown sono Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria.

 

Cosa succede per negozi, bar, pub e ristoranti?

Se la propria Regione non è «zona arancione» o «rossa», la disciplina prevede che nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. I bar, i pub, i ristoranti, devono chiudere alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica), con il consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Se la propria Regione è «zona arancione», nulla cambia per i negozi, ma la norma cambia per le attività di ristorazione, saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Se la propria Regione è «zona rossa», la norma si fa ancora più severa, per tutti:

  • chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
  • chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.

 

Cosa cambia per i trasporti?

Per quanto riguarda i trasporti a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

Nelle zone rosse si può uscire di casa per fare una passeggiata, o una corsa?

Sì, anche se la propria Regione entra tra le zone rosse, sarà consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate): ma in prossimità della propria abitazione, e sempre rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
Sarà possibile anche svolgere attività sportiva all’aperto, ma in forma individuale.

 

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