Omessi versamenti non punibili se l’impresa è insolvente

 

Il Decreto Legislativo 87/2024 introduce una significativa modifica all’articolo 13 del Decreto Legislativo 74/2000, introducendo il comma 3-bis. Questa modifica prevede una causa di non punibilità specificamente dedicata agli omessi versamenti di ritenute e IVA, a condizione che il mancato pagamento non sia imputabile all’imprenditore, ma sia dovuto a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla sua volontà.

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 13 stabilisce che “i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”. Il giudice, in tali circostanze, deve tenere conto della crisi di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

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